di Redazione PMI-Dome |
17 febbraio 2012

Con la
Sentenza n. 189, depositata il 16 gennaio 2012, il TAR Campania Sezione Terza ha stabilito che, se il comune non ha sottoposto la zona del territorio a tutela, e, quindi non ha programmato l’apertura di nuovi bar e ristoranti, per iniziare una nuova attività di somministrazione di bevande e alimenti è sufficiente presentare allo sportello unico una “mera segnalazione dell’interessato di inizio attività (Scia)”.
La sentenza trae origine dal ricorso presentato dal gestore di un esercizio pubblico di somministrazione di bevande e alimenti, contro l’ordinanza comunale che ne ha ordinato la chiusura.
Art. 64 dlgs n. 59/10 prevede che l’apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche, siano soggetti ad apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
Il comma 3 dell’articolo 64 sancisce inoltre che i comuni possano stabilire, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Tale programmazione può prevedere divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture.
Il Tar campano sottolinea però che, in virtù dei successivi provvedimenti del legislatore in materia, per l’apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande, quando non sussistano le condizioni di cui al comma 3 del citato art. 64, sia sufficiente la presentazione di una mera
segnalazione dell’interessato di inizio di attività (c.d. SCIA).
L’art.19 della legge n.241/90, nel testo modificato dal
D.L. n. 70/11, prevede infatti che ogni atto di autorizzazione e licenza, se non sia previsto alcun limite o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato.