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PMI Dome

Cartelle di pagamento: non sempre il commercialista è responsabile

Il professionista non è necessariamente “colpevole” per un’eventuale notifica di cartelle di pagamento nei confronti della società assistita
di Redazione PMI-Dome | 22 febbraio 2012
Per l’accertamento della responsabilità, nonostante l’incarico di tenuta della contabilità, si deve far riferimento all’individuazione del soggetto che ha omesso il versamento. È, a grandi linee, ciò che ha stabilito il Tribunale di Genova, con la sentenza del 20 gennaio 2012.

Il caso in specie riguardava la richiesta di risarcimento danni nei confronti di un professionista avanzata da una società che aveva ricevuto diverse cartelle di pagamento notificate per un inadempimento fiscale.

Il giudice ha osservato come, per la risoluzione di casi del genere, sia fondamentale stabilire quali siano i comportamenti non corretti “addebitati” al professionista. Sicuramente – ha osservato il tribunale – il commercialista è responsabile di errori di autoliquidazione delle imposte o dell'eventuale mancato pagamento delle stesse.

Mentre, come nel caso esaminato, gli errori di mancato versamento di adempimenti correttamente fatti dal commercialista, sono di responsabilità della società.

Il Tribunale ha accertato, infatti – grazie all’aiuto di un consulente tecnico –, che le cartelle di pagamento erano state emesse a seguito proprio di un omesso versamento.

Tale circostanza – scrive Il Sole 24 Ore in merito – ossia gli omessi versamenti, avrebbe potuto comportare una responsabilità professionale del commercialista solamente laddove il mancato pagamento fosse stato causato da errori nella predisposizione o nella mancata presentazione delle deleghe di pagamento, ovvero non fossero stati comunicati gli esiti delle eventuali liquidazioni delle imposte. All'infuori di tali ipotesi e in assenza di qualsiasi elemento di prova, anche in relazione alla mancata comunicazione dell'esito delle liquidazioni, dove la conoscenza di quest'ultimo avrebbe permesso la regolarizzazione con pochi oneri aggiuntivi, non può scaturire alcuna responsabilità in capo al professionista”.



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