Come è noto, in materia di e-commerce, o comunque in caso di condizioni generali di contratto presenti sul Web, viene chiesto all’utente-consumatore, prima di dare il via all’acquisto (merce o servizi che sia), di cliccare sul tasto a forma di carrello (c.d. pulsante negoziale virtuale). A tale schermata si accompagna generalmente un link o un box contenente le clausole negoziali imposte all’acquirente. Si ritiene normalmente che il clic sul pulsante di “accettazione” costituisca valido sistema per desumere il consenso dell’utente-consumatore e, quindi, considerare valido il contratto.Ma non è sempre così. La sentenza (sent. n. 68/2011 del 18.04.2012, depositata il 30.04.2012) in commento infatti opera una distinzione. Precisa il giudice calabrese che ben può considerarsi perfezionato, e quindi efficace, un contratto con cui il consenso venga manifestato attraverso il pulsante negoziale virtuale. Ciò in ossequio al principio di libertà della forma, presente nel nostro ordinamento, in materia di contrattualistica. Tuttavia ciò non vale per tutte le clausole presenti nel contratto.
Esistono infatti le c.d. clausole vessatorie, ossia quelle condizioni negoziali che comportano un particolare onere a svantaggio della parte debole, a vantaggio invece di chi ha stilato il contratto.
Il codice civile non elenca un numero chiuso di tali clausole, ma opera una definizione generica. La legge definisce infatti vessatorie le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Per fare un esempio, è vessatoria la clausola che dispone il rinnovo automatico, di anno in anno, del contratto, salvo disdetta da inviarsi entro un termine prestabilito. È ancora vessatoria la clausola che attribuisce competenza esclusiva a decidere delle controversie a uno specifico tribunale o a un collegio di arbitri. Rientra anche tra le clausole vessatorie la disposizione che impone un’esclusiva o una penale.
Affinché queste clausole siano efficaci, la legge impone che esse siano specificatamente approvate con una seconda firma, oltre a quella che normalmente viene apposta a fine contratto. È la classica clausola che comincia con la formula: “Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 ss. del codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente i seguenti articoli: ….”.
Ebbene, interpretando alla lettera tale disposizione, il tribunale di Catanzaro ha concluso che una sottoscrizione tramite il web non è sufficiente a supplire la forma scritta richiesta dalla legge (a meno che non intervenga con firma digitale). E pertanto, la conseguenza – devastante, sotto un profilo pratico – è che il trader non potrà più opporre alcuna di tali clausole vessatorie al consumatore, benché a questi regolarmente mostrate sul sito (o fatte approvare col click di accettazione).
In Italia, si tratta del primo precedente in materia. Una simile pronuncia, che tuttavia aveva coinvolto le condizioni generali di adesione a Facebook, era stata emessa non molte settimane fa da una corte francese.
Al venditore (di beni o servizi), che opera attraverso la rete, dunque, non rimane che far sottoscrivere un testo contrattuale, invitando l’utente a scaricare un form e a stamparlo, a sottoscriverlo e inviarlo poi per posta (o anticipato per fax) al trader.
Il tribunale di Catanzaro ha infine precisato che la conoscibilità delle condizioni generali nei contratti telematici è raggiunta anche quando le condizioni generali non siano riportate nel testo contrattuale, ma siano contenute in altre schermate del sito o pagine di secondo livello, “purché venga dato risalto al richiamo e purché la postazione contenente la clausola richiamata sia accessibile mediante il relativo collegamento elettronico”.
Nel caso che aveva originato la sentenza in commento, eBay aveva cancellato l’account di due società di e-shop colpevoli, a detta della piattaforma americana, di pregiudicare la rispettabilità di quest’ultima con vari inadempimenti contrattuali.
Il tribunale, riconoscendo la presenza di un fumus boni iuris in capo alle due ricorrenti, ha riattivato l’account delle stesse sul presupposto che, nel ritardo, ne sarebbe potuto derivare un danno elevato. Secondo il giudice, infatti, eBay ha acquistato una quota talmente rilevante nel mercato dell’e-commerce da poter pregiudicare, con un comportamento illecito, gli interessi delle società che operano esclusivamente sul web. Si tratta di un passaggio nodale della sentenza, che di fatto ha riconosciuto ad eBay una funzione quasi di natura pubblica.


Angelo Greco è avvocato; a contratto esterno presso la cattedra di Procedura Civile dell'Università della Calabria, è autore numerose pubblicazioni giuridiche e di narrativa. Ha collaborato con la Columbia University di New York e dirige la rivista settimanale "Diritto & Rovescio" e il portale "La legge per tutti"



