La Corte di Cassazione con la sentenza numero 8110 ha ritenuto opportuno esprimersi circa la disapplicazione della normativa nazionale qualora contrasti con quella comunitaria specie in tema di condono IVA. La priorità di applicare le norme dell’Ue è d’altronde legittima e nel caso preso in esame la direttiva comunitaria 388/1977 vieta esplicitamente la rinuncia definitiva dello Stato a riscuotere un’imposta e accertare le operazioni imponibili.L’articolo 9-bis della legge n. 289/2002 che introduce la possibilità di condono per l’Iva sarebbe illegittimo ponendo l’Italia in una situazione di doppia irregolarità : mancato rispetto delle norme europee e mancata armonizzazione della legislazione vigente con quella degli altri stati membri.
Il giudice ha tenuto a sottolineare che la pronuncia “ha una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale (a carattere sia legislativo che amministrativo), con la quale lo Stato membro rinunci in via generale, o in modo indiscriminato, all’accertamento e/o alla riscossione di tutto o parte dell’imposta dovuta, oltre che delle sanzioni per la relativa violazione, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto comunitario” – proseguendo – “Ne discende che va disapplicato, per contrasto con il diritto comunitario cogente, sebbene con riferimento alla sola IVA, la L. n. 289/2002, art. 9 bis, che, consentendo di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento del tributo, comporta una rinuncia definitiva alle sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell’obbligo di pagamento del tributo principale”.
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7675 del 16 maggio 2012 aveva stabilito che il condono sia concedibile anche in occasione di frodi fiscale purché non siano in essere crediti verso l'Amministrazione finanziaria: “In tema di condono fiscale, la definizione agevolata delle pendenze in materia di IVA prevista dall'articolo 28 del DL n. 429/1982 è ammissibile (in mancanza di limitazioni) anche in caso di fatturazione di operazioni inesistenti, non risultando dalla legge limitazioni al riguardo, ed essendo stata tale fattispecie compresa tra i reati di cui all'art. 50 del DPR n. 633/1972 (abrogato da art. 13 legge 516 con decorrenza 1983), la cui inclusione nell'amnistia di cui al DPR n. 525/1982 era subordinata alla condizione che il contribuente avesse fatto ricorso al condono fiscale”.





