Cambiamenti per esercenti arti e professioni in tema di fatturazione: le fatture di importo inferiore a 300 euro (articolo 3 Dpr 695/96) dovranno essere registrate mediante un documento riepilogativo anche ai fini delle imposte dirette. A precisarlo è la risoluzione 80/E del 24 luglio 2012 emanata dall'Agenzia delle Entrate che si collega quindi all'articolo 19, comma 1, del Dpr 600/73, secondo il quale “le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite, sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'attività professionale”.
La novitĂ principale consiste nel rispetto del principio di cassa vigente ai fini della determinazione del reddito professionale (comma 1 dell'articolo 3 del Dpr 695/96), che disciplina la situazione in cui l'incasso dei compensi o il pagamento delle spese non avvenga nell'anno di annotazione delle fatture. In questo caso sarĂ necessario effettuare nei registri ( in quelli tenuti ai fini dell'Iva per i professionisti che non optano per la contabilitĂ ordinaria) l'annotazione dei mancati incassi e pagamenti e l'ammontare relativo ai predetti incassi o pagamenti, nel periodo d'imposta in cui si manifesta finanziariamente.
Cosa deve essere annotato nei registri?
I numeri delle fatture contenute nel riepilogo, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota. Uno dei dilemmi che si è posto riguarda la pertinenza o meno della registrazione riepilogativa anche ai fini delle imposte dirette, visto e considerato che per i professionisti assume rilevanza l'avvenuto pagamento delle operazioni. A risolvere la questione ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 80/E che consente tale semplificazione anche per la registrazione delle fatture dei professionisti con i relativi incassi e pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, nei casi in cui gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro Iva. Pertanto, le operazioni attive e passive ai fini delle imposte dirette potranno essere registrate nel documento riepilogativo dagli esercenti arti e professioni.
Limiti e condizioni
L'utilizzazione del documento riepilogativo sarĂ possibile solamente a condizione che le fatture attive e/o passive in esso contenute siano state tutte saldate. In questo caso, la data del documento dovrĂ essere quella dell'ultimo incasso e/o pagamento.
Nell’ipotesi invece in cui in un mese le fatture di importo inferiore a 300 euro siano in parte non pagate o incassate, esse andranno annotate in modo separato, anche se la risoluzione non chiarisce ancora se questi documenti debbano essere annotati nei registri Iva come le fatture di importo superiore a 300 euro o in altro modo. Si ipotizza, in virtù della semplificazione prevista dalla regolamentazione, la predisposizione di un secondo documento riepilogativo nel quale annotare le fatture non incassate o pagate nel mese in cui sono emesse o ricevute.


Flavio Calcagno è junior project
manager e si occupa principamente di project planning e opportunitĂ di
investimento. Laureato in Scienze Politiche e specializzato in Governo
dell’Unione Europea e Politica Internazionale è da sempre affascinato dal mondo
dell’editoria e dell’informazione digitale. Scrive per conto di diverse realtĂ
in ambito sociale e imprenditoriale.



