
Con una Circolare di qualche settimana fa, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha fornito alcuni precisazioni connesse alle imprese individuali in via di cancellazione dal Registro delle Imprese.
Le imprese individuali che chiedono la cancellazione, infatti, non devono attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ai fini dell’osservanza, se ancora inadempimenti di quanto prescritto dell’articolo 5 comma 2 del D.L. 179/2012.
Si evince, dagli ultimi chiarimenti del Ministero, che anche nel caso di cancellazione di impresa individuale, iscritta nel Registro delle Imprese, antecedentemente l’entrata in vigore della norma, e che non abbia richiesto l’iscrizione dell’indirizzo di PEC entro il 30 giugno, si applica la sospensione per 45 giorni della domanda di iscrizione della cancellazione e l’applicazione della sanzione ex 2194 e del procedimento di cui all’articolo 2190 del Codice civile.