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PMI Dome

Le ultime direttive in materia di Iva ed e-commerce

La Comunità Europea interviene per armonizzare le normative sui servizi forniti attraverso mezzi elettronici.
di Francesca Girolfi | 04 giugno 2002

Uno dei problemi con i quali chi vuole avviare un'attività di commercio elettronico, si deve più spesso confrontare è quello di riuscire ad orientarsi nel confuso panorama normativo e burocratico vigente in materia.
Come spesso sottolineato non esiste una legislazione creata appositamente per regolare l'e-commerce che, in linea generale viene ancora assimilato per molti aspetti alla vendita a distanza, ma esistono singoli interventi che modifichino le leggi vigenti per adeguarle alle nuove forme di business online.

E' quanto accaduto in materia di imposta sul valore aggiunto per i servizi prestati attraverso mezzi elettronici. La questione dell'IVA è già stata affrontata in passato, ma le norme di riferimento non solo non erano sufficientemente chiarificatrici, ma soprattutto mal si adattavano agli "ampi confini" di cui gode l'e-commerce. Le normative vigenti, con valore nei singoli stati, mal si armonizzavano fra loro creando dubbi e difficoltà agli operatori del settore.

Il Consiglio d'Europa ha così varato una direttiva ed un Regolamento che entreranno in vigore per tre anni, una sorta di sperimentazione, in tutti gli Stati membri, a partire dal primo luglio del 2003.
Si tratta della Direttiva 7 maggio 2002/38/CE e del Regolamento 7 maggio 2002 n.792. Essi vanno a modificare rispettivamente la Direttiva 77/388/CE ed il Regolamento CE 218/1992.

Quali le principali novità.

Nella Direttiva 2002/38/CE, viene definitivamente sancito il principio secondo il quale:

"il luogo in cui sono prestati i servizi di cui alla lettera e), ultimo trattino, [servizi prestati tramite mezzi elettronici, n.d.r.] qualora la prestazione sia effettuata a favore di persone che non siano soggetti passivi e siano stabilite, domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo … è il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita, domiciliata o abitualmente residente."(art.1, par.2 lettera f).

Per rendere più chiaro questo tipo di principio, viene aggiunto alla precedente normativa un articolo, il 26 quarter che stabilisce un regime particolare per i soggetti passivi non residenti negli Stati membri che prestano servizi elettronici a persone che invece vi risiedono.

Quindi:

  • chi presta il servizio tramite mezzi elettronici all'interno della Comunità Europea, non essendo tuttavia residente, dovrà scegliere uno Stato membro detto di "identificazione" in cui registrarsi e a cui inviare dichiarazione di inizio e cessazione dell'attività stessa, dichiarazione effettuata tramite mezzi elettronici
  • tale dichiarazione deve contenere i seguenti dati: "nome/denominazione, indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web, numero del codice fiscale nazionale, se esiste, e una dichiarazione che la persona non è identificata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunità" (art.26 quarter, B, comma 2)
  • al soggetto passivo, dallo Stato membro di identificazione, viene assegnato (e comunicato sempre per via elettronica) un numero di identificazione individuale
  • ogni tre mesi l'operatore, soggetto passivo, deve inviare allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA, anche se in quel periodo di tempo non è stato fornito alcun servizio
  • l'imposta viene quindi pagata al momento della presentazione di questa dichiarazione, ovvero trimestralmente
  • il soggetto passivo è anche tenuto a conservare (per dieci anni dalla transazione) una documentazione dettagliata per consentire eventuali verifiche da parte dello Stato membro di identificazione in riferimento alla dichiarazione effettuata. Anche tale documentazione potrà essere trasmessa, ove richiesta, per via elettronica

In un allegato, la Direttiva elenca, a titolo illustrativo, quali siano i servizi forniti tramite mezzi elettronici a cui si riferisce tale regolamentazione:

  • Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature
  • Fornitura di software e relativo aggiornamento
  • Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati
  • Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento
  • Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza

Ma viene anche precisato che: "Il solo fatto che il fornitore di un servizio e il suo cliente comunichino per posta elettronica, non implica che il servizio fornito sia un servizio elettronico ai sensi dell'articolo 9,paragrafo 2,lettera e),ultimo trattino", e quindi soggetto a questo Regime speciale.

Il Regolamento 792/2002 non fa altro che sancire la possibilità, già prevista dalla Direttiva 2002/38/CE, di inviare tutte le informazioni relative l'imposta sul valore aggiunto, sia che si tratti di transazioni intracomunitarie che di quelle soggette all'articolo 26 quarter, per via elettronica.
Questo al fine di non creare condizioni di squilibrio tra operatori appartenenti agli Stati membri e non residenti e per snellire le procedure burocratiche necessarie all'adempimento degli obblighi fiscali.

di Francesca Girolfi


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