Uno dei problemi con i quali chi vuole avviare un'attività di commercio
elettronico, si deve più spesso confrontare è quello di riuscire
ad orientarsi nel confuso panorama normativo e burocratico vigente in materia.
Come spesso sottolineato non esiste una legislazione creata appositamente per
regolare l'e-commerce che, in linea generale viene ancora assimilato per molti
aspetti alla vendita a distanza, ma esistono singoli interventi che modifichino
le leggi vigenti per adeguarle alle nuove forme di business online.
E' quanto accaduto in materia di imposta sul valore aggiunto per i servizi prestati attraverso mezzi elettronici. La questione dell'IVA è già stata affrontata in passato, ma le norme di riferimento non solo non erano sufficientemente chiarificatrici, ma soprattutto mal si adattavano agli "ampi confini" di cui gode l'e-commerce. Le normative vigenti, con valore nei singoli stati, mal si armonizzavano fra loro creando dubbi e difficoltà agli operatori del settore.
Il Consiglio d'Europa ha così varato una direttiva ed un Regolamento
che entreranno in vigore per tre anni, una sorta di sperimentazione, in tutti
gli Stati membri, a partire dal primo luglio del 2003.
Si tratta della Direttiva
7 maggio 2002/38/CE e del Regolamento
7 maggio 2002 n.792. Essi vanno a modificare rispettivamente la Direttiva
77/388/CE ed il Regolamento CE 218/1992.
Quali le principali novità.
Nella Direttiva 2002/38/CE, viene definitivamente sancito il principio secondo il quale:
"il luogo in cui sono prestati i servizi di cui alla lettera e), ultimo trattino, [servizi prestati tramite mezzi elettronici, n.d.r.] qualora la prestazione sia effettuata a favore di persone che non siano soggetti passivi e siano stabilite, domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo … è il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita, domiciliata o abitualmente residente."(art.1, par.2 lettera f).
Per rendere più chiaro questo tipo di principio, viene aggiunto alla precedente normativa un articolo, il 26 quarter che stabilisce un regime particolare per i soggetti passivi non residenti negli Stati membri che prestano servizi elettronici a persone che invece vi risiedono.
Quindi:
In un allegato, la Direttiva elenca, a titolo illustrativo, quali siano i servizi forniti tramite mezzi elettronici a cui si riferisce tale regolamentazione:
Ma viene anche precisato che: "Il solo fatto che il fornitore di un servizio e il suo cliente comunichino per posta elettronica, non implica che il servizio fornito sia un servizio elettronico ai sensi dell'articolo 9,paragrafo 2,lettera e),ultimo trattino", e quindi soggetto a questo Regime speciale.
Il Regolamento 792/2002 non fa altro che sancire la possibilità,
già prevista dalla Direttiva 2002/38/CE, di inviare tutte le informazioni
relative l'imposta sul valore aggiunto, sia che si tratti di transazioni intracomunitarie
che di quelle soggette all'articolo 26 quarter, per via elettronica.
Questo al fine di non creare condizioni di squilibrio tra operatori appartenenti
agli Stati membri e non residenti e per snellire le procedure burocratiche necessarie
all'adempimento degli obblighi fiscali.
di Francesca Girolfi