| LA LEGISLAZIONE |
| Direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 |
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Aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") CAPO
II Sezione 2: Comunicazioni commerciali Articolo 6 - Informazioni da fornire Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte integrante rispettino le seguenti condizioni minime: a) la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile come tale; b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile; c) le offerte promozionali, come ribassi, premi od omaggi, qualora permesse dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni per beneficiarne devono essere facilmente accessibili e presentata in modo chiaro e inequivocabile; d) i concorsi o giochi promozionali, qualora siano permessi dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni di partecipazione devono essere facilmente accessibili e presentate in modo chiaro ed inequivocabile. |





