LA LEGISLAZIONE |
Direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 |
Aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") CAPO
III Articolo 17 - Composizione extragiudiziale delle controversie 1. I Stati membri provvedono affinché, in caso di dissenso tra prestatore e destinatario del servizio della società dell’informazione, la loro legislazione non ostacoli l’uso, anche per vie elettroniche adeguate, degli strumenti di composizione estragiudiziale delle controversie previste dal diritto nazionale. 2. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione estragiudiziale delle controversie, in particolare di quelle relative ai consumatori, ad operare con adeguate garanzie procedurali per le parti coinvolte. 3. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione estragiudiziale delle controversie a comunicare alla Commissione le decisioni significative che adottano sui servizi della società dell’informazione nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico. |