|
Home - Articoli, Docs & Ricerche Articoli, Docs & Ricerche - NORMATIVA & FISCO
Certificazione amministrativa dei corrispettivi conseguiti via Internet - parte II
mag 20, 2003 Le semplificazioni attese per chi fa e-commerce. di Giovanni Mocci - Commercialistatelematico.com
Tools
Commercio elettronico indiretto: certificazione dei ricavi con annotazione sul registro dei corrispettivi. In sostanza, la configurabilità dell'e-commerce come vendita per corrispondenza – e quindi il suo inquadramento nell'area del commercio al minuto - ha ragione di essere solo se ci si riferisca al cosiddetto commercio elettronico indiretto, vale a dire alle transazioni realizzate "on-line" solo per quanto riguarda la fase preliminare dell'ordine della merce ed eventualmente anche del relativo pagamento, ma non per quanto attiene alla consegna al domicilio o alla sede dell’acquirente, consegna a cui viene dato seguito nella maniera tradizionale, attraverso il servizio postale o lo spedizioniere. Ciò stante, sotto il profilo IVA, i corrispettivi per la cessione di beni fisici negoziati via Internet devono essere certificati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sul commercio al minuto[1] ed in particolare a quelle specificatamente riferite alle vendite per corrispondenza. Le cessioni in questione sono regolamentate dall'art.2, comma 1, lettera oo), del DPR 21 dicembre 1996, n.696, in base al quale è stabilito l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi (né fattura e né scontrino) per i soggetti che effettuano le vendite per corrispondenza, limitatamente a queste cessioni[2]. In concreto, per le vendite ai consumatori privati di beni negoziati via Internet, non sussiste alcun obbligo di certificazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) dell'operazione, essendo sufficiente la sola annotazione sul registro dei corrispettivi. La mancanza di un obbligo all’emissione dello scontrino per le vendite formatesi per corrispondenza non preclude, però, che il commerciante Internet debba obbligatoriamente emettere la fattura, se tale emissione è richiesta dal cliente. In questo caso la fatturazione si rende dovuta indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo, che potrà pertanto essere anche esiguo, non essendo prevista una soglia al di sotto della quale il commerciante possa rifiutare l'emissione della fattura. Le vendite per corrispondenza, infatti, ancorché con gestione amministrativa semplificata, rientrano pur sempre nell’ambito delle operazioni menzionate nell'art.22 del DPR 633/72, in base al quale la fattura va sempre emessa qualora sia richiesta dal cliente. Problematica operativa relativa all'eventuale rettifica dei corrispettivi. La cennata soluzione dell’esonero dall’emissione della fattura è senza dubbio un'importante semplificazione negli adempimenti amministrativi connessi con la vendita al pubblico di merci via Internet. Essa presenta tuttavia anche delle controindicazioni con particolare riguardo alla gestione IVA dell'eventuale recesso esercitato dal consumatore entro i termini previsti dal D.Lgs 15 gennaio 1992, n. 50 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Il D.Lgs n. 50/92 ha introdotto il principio base del diritto di recesso per il consumatore[4] quando il contratto sia stato negoziato fuori dai locali commerciali e, quindi, senza che il consumatore stesso abbia potuto avere il giusto tempo per ponderare la decisione. In considerazione del disposto dell'art.6 del citato D.Lgs.50, il consumatore che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare all'operatore commerciale - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - una comunicazione in tal senso nel termine di 7 giorni, che decorrono dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine o dalla data di ricevimento della merce, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine. In tale contesto negoziale, l'utilizzo del registro dei corrispettivi impedisce all'operatore di procedere alla variazione in diminuzione delle operazioni effettuate in dipendenza del "ripensamento" del cliente entro il termine concesso dalla legge. Giovanni Mocci Note: Giovanni Mocci
|
Iscrizione newsletter |