Home - Articoli, Docs & Ricerche


Articoli, Docs & Ricerche - NORMATIVA & FISCO


Certificazione amministrativa dei corrispettivi conseguiti via Internet - parte II


mag 20, 2003

Le semplificazioni attese per chi fa e-commerce.

di Giovanni Mocci - Commercialistatelematico.com

 




Tools




Commercio elettronico indiretto: certificazione dei ricavi con annotazione sul registro dei corrispettivi.

In sostanza, la configurabilità dell'e-commerce come vendita per corrispondenza – e quindi il suo inquadramento nell'area del commercio al minuto - ha ragione di essere solo se ci si riferisca al cosiddetto commercio elettronico indiretto, vale a dire alle transazioni realizzate "on-line" solo per quanto riguarda la fase preliminare dell'ordine della merce ed eventualmente anche del relativo pagamento, ma non per quanto attiene alla consegna al domicilio o alla sede dell’acquirente, consegna a cui viene dato seguito nella maniera tradizionale, attraverso il servizio postale o lo spedizioniere.

Ciò stante, sotto il profilo IVA, i corrispettivi per la cessione di beni fisici negoziati via Internet devono essere certificati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sul commercio al minuto[1] ed in particolare a quelle specificatamente riferite alle vendite per corrispondenza.

Le cessioni in questione sono regolamentate dall'art.2, comma 1, lettera oo), del DPR 21 dicembre 1996, n.696, in base al quale è stabilito l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi (né fattura e né scontrino) per i soggetti che effettuano le vendite per corrispondenza, limitatamente a queste cessioni[2].

In concreto, per le vendite ai consumatori privati di beni negoziati via Internet, non sussiste alcun obbligo di certificazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) dell'operazione, essendo sufficiente la sola annotazione sul registro dei corrispettivi.

La mancanza di un obbligo all’emissione dello scontrino per le vendite formatesi per corrispondenza non preclude, però, che il commerciante Internet debba obbligatoriamente emettere la fattura, se tale emissione è richiesta dal cliente. In questo caso la fatturazione si rende dovuta indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo, che potrà pertanto essere anche esiguo, non essendo prevista una soglia al di sotto della quale il commerciante possa rifiutare l'emissione della fattura.

Le vendite per corrispondenza, infatti, ancorché con gestione amministrativa semplificata, rientrano pur sempre nell’ambito delle operazioni menzionate nell'art.22 del DPR 633/72, in base al quale la fattura va sempre emessa qualora sia richiesta dal cliente.

Problematica operativa relativa all'eventuale rettifica dei corrispettivi.

La cennata soluzione dell’esonero dall’emissione della fattura è senza dubbio un'importante semplificazione negli adempimenti amministrativi connessi con la vendita al pubblico di merci via Internet. Essa presenta tuttavia anche delle controindicazioni con particolare riguardo alla gestione IVA dell'eventuale recesso esercitato dal consumatore entro i termini previsti dal D.Lgs 15 gennaio 1992, n. 50 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Infatti, ai contratti stipulati con strumenti informatici o telematici si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs n. 50/92
[3], di attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Il D.Lgs n. 50/92 ha introdotto il principio base del diritto di recesso per il consumatore[4] quando il contratto sia stato negoziato fuori dai locali commerciali e, quindi, senza che il consumatore stesso abbia potuto avere il giusto tempo per ponderare la decisione.
È importante notare che l'art. 9, comma 1, di detto D.Lgs., trattando delle altre forme speciali di vendita (offerta televisiva o altri mezzi audiovisivi), estende la portata della tutela anche ai "contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici".

In considerazione del disposto dell'art.6 del citato D.Lgs.50, il consumatore che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare all'operatore commerciale - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - una comunicazione in tal senso nel termine di 7 giorni, che decorrono dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine o dalla data di ricevimento della merce, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine.

In tale contesto negoziale, l'utilizzo del registro dei corrispettivi impedisce all'operatore di procedere alla variazione in diminuzione delle operazioni effettuate in dipendenza del "ripensamento" del cliente entro il termine concesso dalla legge.

Giovanni Mocci

Note:
[1] Si ricorda che – stante quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina del commercio, l’imprenditore che intende vendere beni fisici a consumatori privati tramite negoziazione Internet deve dare apposita comunicazione al proprio Comune di residenza. Solo in questo caso, quindi, si pone la questione della certificazione dei corrispettivi tramite uno strumento diverso dalla fattura. Invece, l’imprenditore che si rivolge esclusivamente ad altre imprese non deve dal luogo agli adempimenti di cui al citato D.Lgs. 114 e non può nel contempo riferirsi all’art.22 del DPR 633/72 per la certificazione dei corrispettivi.
[2] Nel chiarire la portata del DPR 696/96, l’Amministrazione finanziaria (Cfr. la Circolare del ministero delle Finanze n.97/E del 4 aprile 1997) ha precisato che devono essere ricomprese nell'ambito delle vendite per corrispondenza anche le vendite a domicilio, sempreché la consegna dei beni, oggetto degli ordini, non sia contestuale agli ordini stessi. In questo senso, le vendite negoziate in Internet soddisfano senza dubbio il presupposto della cennata non contestualità, postoché la formazione della negoziazione in Rete avviene in un momento distinto anteriore a quello della consegna del bene negoziato.
[3] In questo senso stabilisce l’art. 11, comma 2, del DPR n.513/97 recante le disposizioni sulla firma digitale e sulla regolamentazione civilistica-contrattuale dei contratti formatisi per via elettronica.
[4] Uno dei problemi cui si va incontro trattando della vendita telematica è quello di stabilire quando il compratore sia un “consumatore”. E’ consumatore la persona fisica che agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale”, con la necessità da parte del compratore di dichiarare, al momento dell’acquisto, il proprio status di “consumatore”, comprovandolo con l’indicazione dell’estraneità del bene acquistato alla propria attività professionale o d’impresa (Cfr. in questo senso la Cassazione civile, Sez. III, 14-04-2000, n. 4843).

Giovanni Mocci

Giovanni Mocci
Dottore Commercialista vive a Roma ed è assistente alla cattedra di Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi de l'Aquila. Consulente per gli aspetti fiscali operativi e le questioni di fiscalità straordinaria presso aziende operanti nel settore IT, scrive anche per le riviste "Il Fisco", "Pratica Contabile" e "Il Bollettino Tributario", per quanto riguarda la pubblicistica "Fisco & Contabilità". E' inoltre relatore per conto della Systech sugli aspettifiscali connessi con il commercio elettronico.
Attualmente collabora inoltre con Il Commercialista Telematico, un utile servizio che uno staff qualificato fornisce a tutti quegli imprenditori che vogliano individuare online informazioni utili al mantenimento del proprio business. Oltre ad articoli di approfondimento e news che affrontano aspetti di natura fiscale e normativa, sono resi disponibili scadenzari e modulistica, oltre alla possibilità di richiedere una Consulenza online, così come di aderire - in qualità di utenti abbonati - a diverse vantaggiose Convenzioni.



Iscrizione newsletter

   
Prevenzione SPAM: reinserire nel campo il codice dell'immagine
CAPTCHA 
  
Ho letto e accetto l`informativa sulla privacy