A quale normativa generale fa riferimento la normativa
sulla firma elettronica?
Nel Gennaio 2000 è entrata in vigore la Direttiva
europea 1999/93/EC relativa al quadro generale per la firma elettronica che
doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 19 Settembre 2001. A questo
si aggiungono degli standard tecnici per la firma elettronica ed i servizi collegati
che sono in corso di redazione secondo le linee guida della direttiva. Direttiva
di cui è comunque previsto un aggiornamento a breve.
A cosa servono esattamente le firme elettroniche?
I principali obiettivi della Direttiva sono due. Il primo è quello
di garantire che tutti i Paesi dell’Unione europea riconoscano il valore legale
della firma elettronica. Questo significa che ogni tipo di autenticazione elettronica
allegata o logicamente associata con dei dati da convalidare assume validità
legale. La Direttiva chiama questo metodo generale di autenticazione una "firma
elettronica". In aggiunta, a uno specifico tipo di autenticazione elettronica
viene dato lo stesso valore che ha una firma autografa. Questo secondo metodo
di autenticazione è chiamato dalla direttiva "firma elettronica avanzata
ed è basato su un certificato qualificato creato da un sistema di creazione
di firme sicure". Non meno di trenta requisiti devono essere soddisfatti
per ottenere questo tipo di firma; per semplicità la chiameremo "firma elettronica
qualificata".
Il secondo obiettivo della Direttiva è quello di garantire che tutti i servizi
collegati alle firme elettroniche possano essere forniti a livello europeo senza
incontrare delle barriere a livello nazionale. Tutti i prodotti e servizi relativi
alle firme elettroniche possono circolare liberamente e sono sottoposti alla
vigilanza ed ai controlli del Paese di origine. Gli Stati membri non possono
quindi assoggettare la fornitura di questi servizi a sistemi di autorizzazione
nazionale obbligatori.
Si parla di diversi tipi di firma elettronica. Quali
sono e quale è il loro valore?
Ogni tipo di autenticazione elettronica viene considerato come una
firma elettronica nella misura in cui è allegato o logicamente associato con
altri dati in formato elettronico. Così, i metodi di autenticazione biometrica,
i codici di autenticazione dei messaggi (message authentication codes - mac),
gli schemi pubblici di autenticazione, sono tutte firme elettroniche. La definizione
di firma elettronica della Direttiva non esclude neanche in linea teorica il
nome digitato alla fine di un messaggio di posta elettronica o una firma autografa
scansionata ed allegata come immagine a un documento elettronico.
Un tribunale non può negare la validità giuridica di documenti elettronici a
cui è allegata una firma elettronica solo perché il supporto è elettronico.
Il Tribunale può comunque negarne il valore legale di una firma elettronica
se ritiene che il livello di sicurezza associato non sia sufficiente a garantirne
la completa affidabilità (come appunto nel caso della firma di un e-mail). Inoltre
le parti contraenti possono nell’ambito di un contratto prevedere il non utilizzo
delle firme elettroniche tra le parti o l’utilizzo di altre tecnologie.
Nei casi in cui una firma autografa dovrebbe essere utilizzata – e che differiscono
da Paese a paese – un Tribunale non può negare lo stesso valore legale a una
firma elettronica qualificata. Il tribunale può negare questo valore se la firma
elettronica non è qualificata. Cosa significhi "qualificata" è definito dalla
Direttiva in termini funzionali, non tecnici: per questo a prima vista non è
chiaro quale tecnologia soddisfi questi requisiti.
Cos'è una firma elettronica avanzata?
Questo termine è stato introdotto dalla Direttiva 1999/93/EC per descrivere
una firma elettronica che soddisfi questi requisiti:
Benché la definizione di "firma elettronica avanzata"
sia tecnologicamente neutra, al momento solo la firma digitale è in grado di
soddisfare questi requisiti.
Una ‘firma elettronica avanzata‘ in quanto tale non acquisisce nessun
particolare status legale nell’ambito della Direttiva. È solo quando è utilizzata
assieme a un cosiddetto "certificato qualificato"’ ed è creata attraverso
un "sistema di creazione di firma sicura" (secure-signature-creation device)
che acquisisce un particolare valore legale, ovvero viene totalmente equiparata
a una firma autografa. Circa 30 requisiti devono essere soddisfatti per conseguire
questo livello di firma che è chiamata "firma elettronica qualificata".
Cosa sono i servizi di certificazione e come possono
essere forniti in Europa?
Qualsiasi servizio collegato alle firme elettroniche è considerato un servizio
di certificazione. Tali servizi non sono limitati al tipico mercato delle "Public
Key Infrastructure", come l’emissione e la registrazione dei certificati, directory
services, time-stamping services, servizi di elaborazione e consulenza legati
alle firme elettroniche sono considerati servizi di certificazione.
Questi servizi possono sul mercato europeo senza incontrare ostacoli nelle specifiche
legislazioni nazionali, come potrebbero essere delle licenze. Di conseguenza,
un fornitore di tali servizi non bisogno di alcun accordo o autorizzazione da
parte delle autorità nazionali di altri paesi oltre al proprio se vuole avere
accesso ai loro mercati di servizi legati alle firme elettroniche. In sostanza,
questo significa che una società italiana che fornisce servizi di certificazione
può offrire i propri servizi a clienti tedeschi senza alcuna licenza o autorizzazione
o controllo da parte delle autorità tedesche, perché valgono le autorizzazioni
e i controlli italiani.
I paesi membri dell’Unione europea possono comunque avere degli schemi volontari
di accreditamento con l’obiettivo di innalzare il livello dei servizi di certificazione.
Questo significa che se un paese membro intende creare un sistema di firme elettroniche
più sicuro di quanto previsto dalla Direttiva europea, è autorizzato a farlo
purché tale schema sia:
I Paesi membri sono anche obbligati a creare un sistema di supervisione
per monitorare i fornitori di servizi di certificazione per l’emissione di certificati
qualificati presenti sul proprio territorio: la creazione di sistemi di supervisione
privati non è esclusa dalla direttiva. Tutte le società che intendono fornire
certificati qualificati devono soddisfare i requisiti previsti dall’Allegato
2 della Direttiva.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle firme elettroniche nel settore pubblico
(ad es. per le dichiarazioni fiscali) i Paesi membri sono autorizzati a porre
delle condizioni aggiuntive purché siano oggettive, trasparenti, proporzionate
e non discriminatorie, e facciano riferimento solo alle caratteristiche dell’applicazione
in oggetto. Esempi tipici riguardano l’applicazione degli schemi di firma elettronica
avanzata per la previdenza o le dichiarazioni fiscali.
Ebusinesslex.net
è un progetto co-finanziato dalla Commissione
europea – Direzione Generale Imprese, per la creazione di un portale
di informazione legale su tutti gli aspetti dell’e-business dedicato
alle imprese europee, soprattutto di piccole e medie dimensioni.Ebusinesslex.net è stato realizzato da un gruppo di Euro Info Centre, coordinati dall’Euro Info Centre di Milano, operanti in tutti i Paesi dell’Unione europea e in Norvegia. |