di Risponde la Dott.ssa Valentina Frediani |
08 ottobre 2003
Domanda:
Una azienda può esporre la propria attività e prodotti su un sito web, riviste specializzate, ecc. indicando eventuali contatti (n.telefono, fax, email...). Per questa presentazione affronta un costo e mi pare evidente che il suo obiettivo sia di ricevere dei contatti. A questo punto potrebbe essere contattata da clienti o fornitori. In base alla nuova legge sullo 'spamming' chi volesse contattare tale azienda deve chiedere il permesso? Io ritengo che se il contatto è attinente all'attività dell'azienda non dovrebbe trattarsi di spamming. E' corretta la mia interpretazione?
Grazie
Risposta:
Chiunque esponga i propri dati appositamente per essere contattato, è ovvio che non possa invocare "spamming" quando si ha un contatto diretto e non generalizzato. La questione cambia se taluno, approfittando della presenza in rete di indirizzi e-mail di aziende, li raccolga ed invii "selvaggiamente" promozioni commerciali agli stessi. Ma non mi sembra configurare tale ipotesi nel caso da Lei specificato. Peraltro il Codice in
materia di protezione dei dati personali, non sembra aver adottato alcuna specifica soluzione allo spamming, salvo disciplinare all'art. 130, le comunicazioni indesiderate (ovvero per le comunicazioni commerciali è richiesto espresso consenso del destinatario mediante precostituzione del rapporto al di fuori del contatto tramite e-mail) ed all'art. 140, in materia di marketing diretto, dove promuove la sottoscrizione di un codice di deontologia da parte di chi invia materiale pubblicitario. Promozione che
non equivale ad obbligo..