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Open Source: nuove frontiere del Software e problematiche legali - parte I

Una breve ricostruzione storica di uno dei fenomeni più attuali, per giungere a qualche utile considerazioe sulle implicazioni legali inerenti il mondo del "software libero".
di Nicolò Ghibellini - Consulentelegaleinformatico.it | 01 dicembre 2003

"Penso che un effetto collaterale del movimento open source sia stato di avere riesumato lo spirito originario di internet, regno di libertà e di valorizzazione dell'individuo e della diffusione della conoscenza". Questa affermazione dell'Avvocato Giovanni Bonomo (da "Open source" su www.dirittodautore.it) offre lo spunto per alcune considerazioni giuridiche ma non solo, a proposito di un fenomeno particolarmente attuale.

Tutto cominciò nel 1984, quando Richard Stallman, con la "Free Software Fundation", propose la rivoluzionaria idea di rendere il codice per programmi per elaboratori "libero" nel senso che ogni utente doveva avere la possibilità di utilizzarlo e modificarlo - con la facoltà di veicolare le modificazioni - senza dover sopportare alcuna spesa.

Tale proposta non rimase inascoltata, e nel 1997 un gruppo di persone realizzò il manifesto della "Open Source Definition" in cui sono analiticamente delineati i capisaldi di un sistema di software libero, fra cui sono senz'altro fondamentali la libertà di redistribuzione, la fruibilità - senza aggravi - del codice sorgente, la possibilità di modifica e creazione di opere derivate (poi distribuite con connotati di originalità), la salvaguardia del codice sorgente e il perpetuarsi delle licenze (in tal modo gli utenti finali non devono accettare un nuovo accordo quando ricevono il software da soggetto diverso dall'autore).

Premessa questa sintetica ma doverosa "ricostruzione" del fenomeno, il primo aspetto giuridico da considerare riguarda il rapporto tra la normativa italiana sul diritto d'autore e il software libero.

Come sappiamo la legge sul diritto d'autore tutela esplicitamente il software come opera dell'ingegno essendo indubitabile lo sforzo creativo da cui trae origine. Due sono le prerogative riconosciute all'autore di opera originale e creativa: i diritti morali (paternità dell'opera) e quelli patrimoniali (lo sfruttamento economico dell'opera). Mentre i primi sono sostanzialmente indisponibili, la "monetizzazione" dell'ingegno si attua normalmente con la concessione in capo ad altri soggetti della facoltà di utilizzare l'opera medesima (si parla di licenze d'uso).

Da quanto detto è chiaro che è l'autore il dominus della sua creazione nel senso che è l'unico e il solo a decidere "come" far circolare il proprio software fino al punto di poter scegliere "cosa" cedere in licenza a terzi (per es. se il solo programma eseguibile o accompagnato dai sorgenti). Quindi il problema del rapporto tra legge sul diritto d'autore e open source è in realtà meno spinoso di quanto si possa pensare laddove si rifletta che parlare di software libero altro non significa che riferirsi ad una particolare modalità di esercizio di uno dei diritti che la legge medesima accorda all'autore, ovvero la distribuzione della sua creazione: anche l'open source è compiutamente regolato e disciplinato dalla Legge n. 633 del 1941 proprio perché siamo innanzi ad una precisa scelta fatta a priori da chi ha realizzato un programma, su come porre il medesimo in circolazione.

Nicolò Ghibellini

www.consulentelegaleinformatico.it - Il sito offre un'ampia panoramica giuridica sulle condotte configurabili in internet ed inquadrabili nell'attuale ordinamento legislativo, ciascuna descritta e suddivisa in argomenti. Mediante articoli pubblicati nella sezione "Approfondimenti" si prende conoscenza di tematiche di particolare interesse quali la responsabilità dei provider, il danno informatico, la diffamazione on line, la riproduzione illecita di software ed altro. Innovativo il servizio di consulenza legale informatica on line (per e-mail, ICQ, telefono).

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