L’attuazione in Europa della Direttiva n. 89/104/CE ha apportato una tutela rafforzata ai marchi in considerazione dell’uso massiccio che di essi viene fatto nel mondo di internet. Internet, tuttavia, presenta dei "propri"segni distintivi come il Domain Name (di seguito indicato DN), non più mero indirizzo elettronico o casella postale, ma elemento che consente di identificare l’attività, non necessariamente economica, ad esso connessa. Pur sussistendo l’impossibilità tecnica di collocare in rete due DN identici, ciò non esclude possibili somiglianze, magari dovute ad una sola lettera, il cosiddetto "typosquatting "(es: microsoft.it oppure microsofd.it), oppure dovute al solo top level name (microsoft.it, microsoft.com.).
In questi casi, le relative problematiche giuridiche afferenti i DN non saranno molto diverse da quelle tipiche di ogni altro segno distintivo, primo fra tutti il marchio e la relativa disciplina contenuta nel noto R.D. 1127/39.
Ovviamente la giurisprudenza ha dovuto tenere conto delle peculiarità culturali e tecniche sottostanti l’ambiente digitale e la nota sentenza del marzo 2003 del Tribunale di Bergamo ne è un esempio lampante; il giudice, infatti, ha dichiarato l'illegittimità dell'utilizzo del dominio Internet "armani.it", registrato nel 1997 dal Sig. Luca Armani e titolare dell’omonimo timbrificio sedente in Treviglio (BG), a fronte del ricorso presentato dal noto stilista Giorgio Armani che lamentava il suo prioritario diritto ad associare il suo nome, marchio di fama mondiale, al suddetto DN.
Il Tribunale di Bergamo ha accolto tale richiesta nonostante l’autorità nazionale preposta alla produzione di regole per l’assegnazione dei DN in Italia (Registration Authority) aveva sancito il principio "first came, first served", secondo il quale colui che per primo registra un nome di dominio, ha anche il prioritario diritto di utilizzo dello stesso. Le motivazioni di fondo della sentenza sono da ricercare nella possibile interferenza dei DN con altrui marchi registrati così che il ricorso alle regole che proteggono questi ultimi, anche oltre il limite del pericolo di confusione, appare una strada obbligata laddove si ravvisi, comunque, un pregiudizio.
Infatti, nella citata vicenda giudiziaria non vi è un pericolo di confusione di prodotto e/o di attività, tuttavia è noto come nella realtà telematica la navigazione sia facilitata dai cosiddetti motori di ricerca (nonché dai links) attraverso i quali, partendo da un nome conosciuto o di fama indiscussa, quale appunto un marchio noto, si intende individuare il sito web che si presume essere associato al marchio medesimo; più semplicemente si può procedere per tentativi, digitando direttamente il marchio conosciuto o la denominazione sociale del titolare dello stesso sulla tastiera.
(...continua)
Cristian Pellegrini
Consulente Legale Informatico
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