Chi sperava che le nuove indicazioni in materia di notificazione fornite in questi ultimi giorni dal Garante potessero risolvere i vari problemi inerenti a questo obbligo previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) è rimasto certamente deluso!
Quest'obbligo di natura semplicemente dichiarativa e
formale (anche se pesantemente sanzionato in caso di sua violazione)
deve essere adempiuto oggi solo in
forma telematica... purtroppo il sito del Garante in questi giorni
è quanto meno difficilmente navigabile!
E pensare che il primo obbligo che si ricava dalla normativa (art. 38 del Codice)
riguarda proprio il Garante che dovrebbe "favorire la disponibilità del modello
per via telematica", magari con precise istruzioni per la sua compilazione.
Come ormai molte imprese drammaticamente sanno, si tratta di compilare pagine
e pagine contenenti diverse tabelle, con caselle di spunta, spesso con richieste
incomprensibili o comunque di dubbia utilità... Scaricare oggi, a pochi giorni
dal fatidico 30 aprile, le varie pagine contenenti le istruzioni e le singole
tabelle risulta ormai praticamente impossibile!
Provare a telefonare al Garante non risolve il problema: le risposte sono vaghe
e veloci, dall'Ufficio si possono solo ottenere indicazioni generali e l'unico
riferimento rimarrebbe il sito... o l'esperto di fiducia... Ma anche l'esperto
naviga nell'incertezza burocratica... Perché mai, ci chiediamo, una semplice
dichiarazione di scienza deve contenere precise indicazioni sulle varie modalità
di trattamento, sui criteri, sui singoli possibili interessati, sulle precise
categorie di dati, in un paradossale ingarbugliato groviglio di informazioni
che chissà se tra mille anni qualcuno si prenderà la briga di leggere?
Si può ridurre la tutela nel trattamento del dato personale in un faticoso incomprensibile
adempimento burocratico?
Infine, queste dettagliate informazioni, non sarebbe più opportuno ricavarle
dalla doverosa compilazione del Documento Programmatico per la Sicurezza (ex
art. 34 del Codice)? E, per concludere, chi in questi giorni non riuscirà materialmente
(a causa del difficile accesso al sito web del Garante) ad eseguire questo adempimento
sarà ugualmente passibile di sanzioni (ex art. 163 Codice)? Potrà iniziare ugualmente
il trattamento? O dovrà riprovare più tardi ed essere più fortunato?
Andrea Lisi e Maurizio De Giorgi
PS: Un caso pratico/comico successo ad una società che vuole iniziare un trattamento
elettronico di dati ai fini di profilazione elettronica:
Notificazione cartacea spedita con racc. a.r. il 30.12.2003 - ricevuta il giorno
05.01.2004 dal Garante.
Risposta del Garante: ci spiace... dall'1.1 è in vigore il nuovo Codice della
Privacy...la sua notificazione non può essere accettata e comunque non consentirà
l'archiviazione presso il registro elettronico..... NEL CASO avesse pagato anche
i 12 euro, quali diritti di segreteria, può chiederne la restituzione con il
modulo allegato.
Evitiamo ogni commento, richiamando semplicemente le incongrutità già sottolineate
nell'articolo "Rinotificazione
entro il 30 aprile? No grazie!".
(*) Avvocato in Lecce, Studio
Legale Lisi. Titolare, con il dr. Davide Diurisi, dello Studio
associato D.&L., consulenza ICT&International Trade. Curatore
del portale www.scint.it. Autore di
numerose pubblicazioni in materia di diritto del commercio internazionale e
diritto delle nuove tecnologie. Direttore Scientifico del Corso
di Alta Formazione in Diritto&Economia del Commercio Elettronico Internazionale.
(**) Avvocato in Lecce, Studio
Legale Lisi. Collabora con il Centro
Studi&Ricerche SCiNT. Autore di numerosi saggi giuridici di approfondimento
pubblicati on-line su diversi siti. Coautore con l'avv. Lisi del volume "Guida
al codice della privacy", Simone ed. 2003.