La normativa a tutela del diritto d’autore è molto chiara in relazione al diritto dell’acquirente un programma per elaboratore di effettuare la cosiddetta copia di sicurezza: ovvero duplicare il programma con lo scopo di "riprodurlo" su altro supporto, che sostituirà l’originale in caso di danneggiamento dello stesso.
La copia di sicurezza rappresenta la garanzia per l’acquirente di poter disporre di una versione di riserva del programma che gli consenta di avere continuità nell’utilizzo dello stesso e di non affrontare un ulteriore costo per l’acquisto del medesimo.
C’è però chi si domanda se questa regola, valida per i programmi
per elaboratore, possa applicarsi anche ai cd-rom contenenti registrazioni
musicali, o meno.
Ebbene la normativa di riferimento è sempre la legge
n. 633 del 1941 (modificata negli anni) che affronta in modo specifico
la questione della duplicazione a fini personali nella sezione dedicata alle
sanzioni. All’art. 171 ter il legislatore ha stabilito che "è punito, se
il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da 2.582 a 15.493 euro chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o
supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi
di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini
in movimento;..".
Pertanto il legislatore punisce chi duplica o riproduce per
uso non personale.
Ma quando l’uso può definirsi di tipo personale?
Sostanzialmente si riconosce l’uso personale a quel soggetto che, titolare del
diritto di acquisto originario, duplichi l’opera musicale con l’intento di farne
un uso prettamente riconducibile alla propria persona.
Tradotto: non è punibile chi duplica l’opera musicale per
ascoltarla sia in macchina che a casa, ma è punibile chi presta ad un
amico un cd musicale affinché lo duplichi per ascoltarlo, o duplica direttamente
l’opera su cd rom e lo regola all’amico.
Si potrebbe quindi dedurre che il principio di legalità della copia di sicurezza
vigente per i programmi per elaboratore, sussiste anche nel caso del cd musicale:
effettuare una copia di riserva perché il supporto che contiene la registrazione
originariamente acquistata può subire danneggiamenti o andare perso, troverebbe
pertanto una "giustificazione" legale nella succitata norma.
Di contro, bisogna tener presente che l’art. 61 della legge sul diritto d’autore, riconosce il diritto esclusivo dell’autore di opere registrate su supporti, di riprodurre l’opera. E questo mal si concilia con la riproduzione pur se a scopo personale.
Dovrebbe pertanto chiarirsi il contrasto legislativo non tanto in punto di applicazione, apparendo palese l’esclusione della punibilità di chi duplica o riproduce un’opera musicale a scopo personale, quanto a livello normativo (considerato il periodo di forti contrasti in ambito di disciplina del diritto d’autore…) se non altro considerando come la previsione della copia di sicurezza sancita dalla legge potrebbe/dovrebbe potersi introdurre anche per i cd musicali.
Provocazione o riflessione… decidete voi.
Dott.ssa Valentina Frediani
Consulente Legale Informatico
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