È stata emessa dal Tribunale di Catania - Sezione Quarta Civile, in data 29 giugno, una interessante sentenza circa le distinzioni di responsabilità sussistenti tra provider e content provider. Con la sentenza il Tribunale ha condannato un content provider per omissione di controllo e verifica dei profili di lesività emergenti dai contenuti sussistenti nel sito, ed in specie con riferimento alla lesione del diritto d’autore laddove sul sito di un comune dal content provider gestito, era stato pubblicato uno scritto senza alcuna autorizzazione del titolare. Vediamo innanzi tutti i presupposti giuridici su cui si è basato il giudice.
Occorre
premettere che la disciplina giuridica circa le responsabilità degli ISP
è dettata dal recente decreto
legislativo n. 70 emanato nel 2003, il quale reca la normativa relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
Nel decreto
– emanato in attuazione della direttiva 2000/31/CE, la cosiddetta direttiva sull’e-commerce
– si distinguono puntualmente le responsabilità che emergono da attività
di mere conduit, caching ed hosting. Vediamole sinteticamente.
L’attività
di mere conduit consiste nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni
come richieste dal destinatario del servizio, o nel fornire l’accesso alla rete.
Un tale servizio – proprio dell’access provider – esonera totalmente da qualsiasi
responsabilità il prestatore, non vigendo alcun obbligo di controllo proprio per
l’oggettività della prestazione resa (salvo ovviamente che la figura del prestatore
coincida con quella di colui che origina la trasmissione o seleziona o modifica
le informazioni).
Altra attività è quella di caching. Il decreto stabilisce che qualora il servizio consista nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni fornite da un destinatario del servizio, della memorizzazione intermedia e temporanea nonché automatica delle informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, non comporta responsabilità del prestatore. Quest’ultimo però è in una posizione intermedia, laddove la norma prevede espressamente la sua responsabilità nel caso in cui modifichi le informazioni, non si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni, non si conformi con l’uso lecito della tecnologia riconosciuta ed utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego di informazioni o non agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l’accesso, qualora venga a conoscenza del fatto che di tali informazioni l’autorità giudiziaria ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
Infine, in materia
di hosting, ovvero qualora il servizio consista in attività di memorizzazione
di informazioni, è prevista l’assenza di responsabilità del prestatore in relazione
alle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio salvo
che il prestatore fosse a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione
era illecita: in tal caso sarà riconducibile nei confronti dello stesso una responsabilità
colposa nel caso in cui, consapevole della presenza sul sito di materiale non
lecito e presuntivamente non lecito, ometta di accertarne l’illiceità, o una responsabilità
dolosa laddove abbia completa consapevolezza della antigiuridicità della
condotta dell’utente cui presta il servizio, omettendo volontariamente di intervenire
o di segnalare opportunamente i fatti all’autorità competente.
È esclusa
la perseguibilità del prestatore qualora, venuto a conoscenza di fatti
illeciti su comunicazione delle autorità competenti, si adoperi per rimuovere
immediatamente le informazioni illecite.
Riassumendo: è irresponsabile il provider che fornisca esclusivamente la connessione alla rete, mentre è responsabile il provider che fornisca servizi di caching o hosting qualora sia a conoscenza dell’illiceità dei contenuti.
Su queste premesse legislative, il Tribunale una volta accertata in sede dibattimentale la gestione autonoma di certo materiale altrui da parte del provider, lo ha ritenuto responsabile diretto della lesione del diritto di autore.
L’ennesima conferma che per i provider che non offrono esclusivamente connettività ed accesso, appare doveroso controllare e verificare la provenienza e gli eventuali diritti dei terzi su immagini e scritti che pubblicano sui siti: ad oggi la legislazione non sembra più offrire margini interpretativi in sede giurisdizionale.
Dott.ssa Valentina Frediani
Consulente Legale Informatico
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