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Tribunale di Catania: condannato un content provider

Una sentenza che porta un po' di chiarezza sulla difficle questione della responsabilità degli ISP. Una distinzione tra chi fornisce solo la connettività e chi fornisce servizi.
di Dott.ssa Valentina Frediani - Consulente Legale Informatico | 12 luglio 2004

È stata emessa dal Tribunale di Catania  - Sezione Quarta Civile, in data 29 giugno, una interessante sentenza circa le distinzioni di responsabilità sussistenti tra provider e content provider. Con la sentenza il Tribunale ha condannato un content provider per omissione di controllo e verifica dei profili di lesività  emergenti  dai contenuti sussistenti nel sito, ed in specie con riferimento alla lesione del diritto d’autore laddove sul sito di un comune dal content provider gestito, era stato pubblicato uno scritto senza alcuna autorizzazione del titolare. Vediamo innanzi tutti i presupposti giuridici  su cui si è basato il giudice.

Occorre premettere che la disciplina giuridica circa le responsabilità degli ISP è dettata dal recente decreto legislativo n. 70 emanato nel 2003, il quale reca la normativa relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
Nel decreto – emanato in attuazione della direttiva 2000/31/CE, la cosiddetta direttiva sull’e-commerce – si distinguono  puntualmente le responsabilità che emergono da attività di mere conduit, caching ed hosting. Vediamole sinteticamente.
L’attività di mere conduit consiste nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni come richieste dal destinatario del servizio, o nel fornire l’accesso alla rete. Un tale servizio – proprio dell’access provider – esonera totalmente da qualsiasi responsabilità il prestatore, non vigendo alcun obbligo di controllo proprio per l’oggettività della prestazione resa (salvo ovviamente che la figura del prestatore coincida con quella di colui che origina la trasmissione o seleziona o modifica le informazioni).  

Altra attività è quella di caching. Il decreto stabilisce che qualora il servizio consista nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni fornite da un destinatario del servizio, della memorizzazione intermedia e temporanea nonché automatica delle informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, non comporta responsabilità del prestatore. Quest’ultimo però è in una posizione intermedia, laddove la norma prevede espressamente la sua responsabilità nel caso in cui modifichi le informazioni, non si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni, non si conformi con l’uso lecito della tecnologia riconosciuta ed utilizzata nel settore  per ottenere dati sull’impiego di informazioni o non agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l’accesso, qualora venga a conoscenza del fatto che di  tali informazioni  l’autorità giudiziaria ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

Infine, in materia di hosting, ovvero qualora il servizio consista in attività di memorizzazione di informazioni, è prevista l’assenza di responsabilità del prestatore in relazione alle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio salvo che il prestatore fosse a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione era illecita: in tal caso sarà riconducibile nei confronti dello stesso una responsabilità colposa nel caso in cui, consapevole della presenza sul sito di materiale non lecito e presuntivamente non lecito, ometta di accertarne l’illiceità, o una responsabilità dolosa laddove abbia completa consapevolezza della antigiuridicità  della condotta dell’utente cui presta il servizio, omettendo volontariamente di intervenire o di segnalare  opportunamente i fatti all’autorità competente.
È esclusa la perseguibilità del prestatore qualora,  venuto a  conoscenza di fatti illeciti su comunicazione delle autorità competenti, si adoperi per rimuovere  immediatamente le informazioni illecite.

Riassumendo: è irresponsabile il provider che fornisca esclusivamente la connessione alla rete, mentre  è responsabile il provider che fornisca servizi di caching o hosting qualora sia a conoscenza dell’illiceità dei contenuti.

Su queste premesse legislative, il Tribunale una volta accertata in sede dibattimentale la gestione autonoma di certo materiale altrui da parte del provider, lo ha ritenuto responsabile diretto della lesione del diritto di autore.

L’ennesima conferma che per i provider che non offrono esclusivamente connettività ed accesso, appare doveroso controllare e verificare la provenienza e gli eventuali diritti dei terzi su immagini e scritti che pubblicano sui siti: ad oggi la legislazione non sembra più offrire  margini interpretativi in sede giurisdizionale.

Dott.ssa Valentina Frediani
Consulente Legale Informatico


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