La regolamentazione giuridica
In
un'ottica di apertura del mercato, anche oltre i confini geografici del nostro
Paese, diventa indispensabile una regolamentazione analitica dei rapporti contrattuali
che stanno alla base del Marketplace - sia esso orizzontale o verticale -
in modo da disciplinare le relative responsabilità sia nei rapporti reciproci
(e-marketer-community di riferimento) che nei rapporti con i soggetti terzi (e-marketer-gestori
di servizi "ancillari") (così Stracuzzi).
Per aderire al Marketplace è necessario effettuare una "registrazione" allo stesso e, quindi, sottoscrivere un contratto di accesso a questo tipo di servizio. Tale registrazione può essere gratuita oppure soggetta ad un canone annuale: si tratta, pertanto, di stipulare un "contratto di adesione", dove verranno regolamentate le modalità di accesso all'e-marketplace, gli obblighi delle parti e verranno indicati i vari servizi, offerti dal Marketplace o da terzi.
Parti
contrattuali del Marketplace sono, quindi, l'e-marketer, che è l'impresa
che gestisce il Marketplace e l'aderente, che è l'impresa che, sottoscrivendo
il contratto di adesione al Marketplace, ha accesso allo stesso ed è interessata
alla conclusione dei contratti di compravendita/subfornitura.
A sua volta,
l'aderente può rivestire la qualità di acquirente e/o fornitore dei prodotti
inseriti all'interno del Marketplace.
Normalmente
l'accesso al mercato virtuale avviene attraverso il meccanismo della autenticazione
informatica: al singolo aderente verrà attribuita una user ID ed una password
che gli permetteranno l'accesso all'area riservata del sito.
L'offerta dei
prodotti avviene tramite il loro inserimento all'interno di cataloghi elettronici
che le imprese aderenti possono aggiornare in tempo reale e che, tramite un motore
di ricerca, saranno facilmente consultabili dagli altri aderenti.
Il
secondo passo da effettuare è la predisposizione delle condizioni generali
di vendita che gli aderenti dovranno sottoscrivere per regolamentare tutte
le loro future transazioni on line.
La stipulazione di entrambi i contratti
(quello di adesione all'e-marketplace e le condizioni generali di vendita) è molto
importante e la loro redazione deve essere la più dettagliata possibile.
Ciò
in considerazione del carattere transnazionale di Internet e, quindi, della
possibilità che parti contraenti siano imprese aventi la loro sede legale in paesi
tra loro diversi. In tal caso, il legislatore (comunitario e internazionale) ha
stabilito, (si veda la Legge Modello Uncitral sul commercio elettronico e/o la
Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili letta in maniera
coordinata con il considerando n. 19 e con l'art. 2, lett.c della Direttiva
2000/31/CE relativa alla disciplina sull'e-commerce), che il luogo di
conclusione del contratto sarà quello in cui è collocato il luogo di stabilimento
dell'impresa o quello in cui è presente un suo insediamento (Tripodi).
Sarà,
quindi, indispensabile indicare, in specifiche clausole contrattuali, la legge
regolatrice degli stessi contratti.
Nel caso di un Marketplace avente
sede legale in Italia (più correttamente il suo e-marketer avrà la sede in Italia),
potrà essere preferibile indicare la legge italiana come legge regolatrice dei
rapporti contrattuali. E, per ciò che non è espressamente previsto, fare riferimento
alle normative contenute nelle Convenzioni internazionali.
Queste ultime (come
la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980),
comunque, prevedono la loro applicabilità solo nei Paesi ad esse aderenti che
abbiano, con legge interna dello Stato, ratificato la Convenzione stessa. Di conseguenza,
se parte contraente è un'impresa con sede legale in uno Stato che non ha ratificato
le predette Convenzioni, allora vera legge regolatrice del contratto potrà risultare
la sola volontà delle parti.
Per tale motivo, e a maggior ragione su Internet,
tali tipi di contratti devono essere il più possibile puntuali nella previsione
e redazione delle singole clausole e nella predisposizione di una accurata clausola
con la scelta della legge regolatrice del rapporto contrattuale sorto tra le parti.
Le parti, infatti, essendo entrambe imprese, non
vedranno loro applicata la disciplina normativa sui contratti dei consumatori,
ma potranno convenzionalmente stabilire delle "clausole speciali" derogatrici
alla normativa generale.
Ad esempio, si potrà stabilire che luogo di conclusione
del contratto sia il luogo dove ha sede legale l'e-Marketer; che venga prevista
la possibilità di devolvere la risoluzione delle controversie ad un ente di conciliazione
on line (come Risolvi
on line della Camera di Commercio di Milano); che venga, altresì, derogata
la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria nella risoluzione delle controversie.
Tali clausole, comunque, dovranno essere specificamente approvate per iscritto,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. italiano.