Il provvedimento si pone come strumento di bilanciamento
tra l’interesse del singolo alla riservatezza dei propri dati personali (tra
cui l’immagine) e la necessità di soggetti privati e pubblici di monitorare
ambienti esposti a rischi in materia di sicurezza.
Sul presupposto del
rispetto del principio di liceità che vede la riservatezza tutelata sia dal nuovo
Codice in materia di protezione dei dati personali sia dal codice penale che vieta
le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, il Garante ha innanzi tutto
stabilito (ribadendo un principio introdotto già dal decreto legislativo n. 196/2003)
che i sistemi di videosorveglianza possono essere predisposti solo laddove sussista
un oggettivo bisogno di controllo rispondendo così ad un principio di necessità
secondo cui "i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi,
in modo da eluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune
modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità".
Ai principi di liceità e necessità è da aggiungersi quello di proporzionalità.
Nel ponderare la necessità di adottare un sistema di videosorveglianza, occorre
evitare la rilevazione in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli
o per le quali l’adozione delle telecamere sia finalizzata totalmente a fini di
"apparenza o prestigio".
Per cui la videosorveglianza emerge come
un sistema di controllo "residuale" una volta scartati quei mezzi alternativi
non sufficienti a garantire gli stessi risultati derivanti da un sistema di ripresa.
Sono totalmente escluse quindi le riprese a fini pubblicitari o promozionali-turistici (si ricordi la vicenda di talune località di mare che per promuovere il turismo riprendevano con web-cam le spiagge al fine di dimostrare – con la pubblicazione on line su siti internet promozionali - il clima "piacevole e festoso" vissuto sulle proprie spiagge).
Dunque, sia in ambito pubblico e privato, una voglia vagliata la necessità oggettiva di adottare sistemi di videosorveglianza, i titolari del trattamento dovranno comunque rispettare una serie di obblighi imposti dalla normativa a tutela della privacy tra cui il rilascio dell’informativa al soggetto ripreso e la garanzia dell’applicazione delle misure minime di sicurezza ai dati registrati.
Nel primo caso l’informativa dovrà consistere nella predisposizione di un modello standardizzato in cui il titolare delle riprese indichi le finalità e le modalità di conservazione delle stesse nonché i recapiti presso cui l’interessato – cioè il soggetto ripreso – potrà esercitare i diritti stabiliti dal Codice privacy (tra cui il diritto di cancellazione).
Le registrazioni
dei dati dovranno essere protette da appropriazioni non autorizzate né
potranno essere diffuse o comunicate a terzi.
Ulteriore obbligo per chi intende
riprendere con le videocamere è quello di segnalare la sussistenza delle stesse
mediante il posizionamento di un cartello ben visibile in cui al simbolo
della telecamera sia accostato il recapito presso cui raccogliere l’informativa
ed esercitare i propri diritti.
A quanto sopra, dettato
per tutte le riprese di videosorveglianza, si aggiungono poi i vari oneri a seconda
del settore di operatività.
Nei rapporti di lavoro, ad esempio, la
videosorveglianza oltre a svolgersi nel rispetto del divieto imposto dallo Statuto
dei lavoratori (secondo cui sono vietati mezzi di sorveglianza a distanza per
finalità di mero controllo) incontrerà dei limiti in situazioni particolari: gli
ambienti non destinati al lavoro – spogliatoi, docce, mense – non potranno in
alcun caso essere ripresi; le telecamere installate sugli autobus per sicurezza
non potranno riprendere in modo continuativo la postazione di guida; nel caso
di attività lavorativa a distanza è vietato posizionare web-cam che consentano
una ripresa continuativa dell’attività; nell’ipotesi in cui poi il datore di lavoro
intenda promuovere la propria attività con riprese interne all’azienda a scopo
promozionale per la divulgazione in cui possa essere coinvolto anche il personale
dipendente rimane fermo il diritto del dipendente di opporsi e non essere ripreso.
Nel settore pubblico, invece, ai Comuni non sarà più possibile installare telecamere finalizzate al rilievo di violazioni inerenti i luoghi in cui è vietato fumare, o al fine di individuare cittadini che calpestano le aiuole o gettano mozziconi di sigarette. Non sarà più possibile nemmeno effettuare riprese nell’ambito urbano che consentano all’ente di registrare un numero elevato di dati personali di un cittadino ricostruendone interi percorsi effettuati nell’ambito di un determinato arco di tempo.
Insomma un vero vademecum sulle riprese che dovrà essere attentamente studiato da soggetti pubblici e privati che intendano installare sistemi di videosorveglianza onde evitare sanzioni amministrative o conseguenze sul piano penale!
Avv. Valentina Frediani
Consulente Legale Informatico
www.consulentelegaleinformatico.it
- Il sito offre un'ampia panoramica giuridica sulle condotte configurabili
in internet ed inquadrabili nell'attuale ordinamento legislativo, ciascuna
descritta e suddivisa in argomenti. Mediante articoli pubblicati nella sezione
"Approfondimenti" si prende conoscenza di tematiche di particolare interesse
quali la responsabilità dei provider, il danno informatico, la diffamazione
on line, la riproduzione illecita di software ed altro. Innovativo il servizio
di consulenza legale informatica on line (per e-mail, ICQ, telefono). |