Nome
Cognome
Email
Password
Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy
Desidero ricevere la Newsletter di PMI-dome.com
FacebookTwitterRSS
PMI Dome

Spedisce una e-mail ad un'amica e il suo datore di lavoro la licenzia!

Dagli Stati Uniti un esempio orwelliano di videosorveglianza globale. Segretaria manda una e-mail ad un'amica. La missiva viene letta dal suo superiore che la caccia su due piedi - così si legge in un articolo di Alessandra Farkas apparso oggi sul sito www.corriere.it!
di Andrea Lisi - www.studiodl.it | 15 aprile 2005
Il mio capo è un idiota. Si è comportato in modo arrogante tutta la settimana”: bastano queste parole negli Stati Uniti per giustificare un licenziamento, dopo la normale lettura delle e-mail personali di una lavoratrice da parte del suo datore di lavoro; lettura autorizzata da una legislazione molto più permissiva in tema di trattamento dati personali (e giustificata dalle più importanti e pressanti esigenze di lotta al terrorismo). Negli Stati Uniti il controllo globale esiste... ma in Italia un datore di lavoro può licenziare un suo dipendente perchè ha inviato una e-mail "poco corretta" ad un amico? Un licenziamento potrebbe trovare una sua possibile giustificazione nella violazione dell'obbligo di fedeltà contenuto dell'art. 2105 cod. civ., ma ciò che  dovrebbe fare più discutere è certamente la possibilità del datore di lavoro di leggere il contenuto della corrispondenza telematica privata di un proprio dipendente...
 
Nel nostro ordinamento la  violazione della riservatezza di una e-mail corrisponde sostanzialmente alla violazione della corrispondenza, in generale, come contenuta nella Carta costituzionale all'art. 15 (la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili). Inoltre, la riservatezza della corrispondenza è tutelata anche dal codice penale, nel quale, all'art. 616 c.p., si è operata una parificazione tra corrispondenza "epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica" (Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti - art. 616 c.p. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza - Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza).
 
Non esiste, pertanto, nel nostro ordinamento una apprezzabile differenziazione tra riservatezza epistolare e telematica (pur ricordando che una certa dottrina e giurisprudenza della common law americana l'e-mail viene paragonata ad una cartolina...ma dalle nostre parti, dal punto di vista giuridico, si tende ad evitare questo paragone, pur ammissibile tecnicamente).
In Italia si ricorderà l'ordinanza emessa per un caso simile dal Tribunale di Milano il 10 maggio 2002: in quel caso il Giudice adito ritenne non punile la lettura da parte del datore di lavoro di alcune e-mail aziendali che avevano portato al licenziamento della lavoratrice. Secondo quell'ordinanza la casella aziendale di posta elettronica andrebbe considerata come un qualsiasi strumento di lavoro e come tale potrebbe essere soggetta al legittimo controllo dell'azienda (si trattava, quindi, della lettura di un account aziendale, non di un account privato).
 
Ma quando il controllo da parte del datore di lavoro potrebbe essere giustificato da ragioni aziendali?
 
Al caso è applicabile l'art.114 del Codice della privacy (D. Lgs. 196/2003). Questo articolo regolamenta il controllo a distanza dei lavoratori rimadando a quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (il cd. Statuto dei Lavoratori). Secondo tale ultimo articolo, "è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero alla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna". Quindi il controllo della posta elettronica del dipendente (così come dei file di log di un pc aziendale) si rende possibile quando non è esclusivamente finalizzato al controllo della attività lavorativa, ma è giustificato da "esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro", previo accordo o regolamento aziendale.
 
Insomma, il lavoratore deve essere sempre previamente informato e rimane buona abitudine dell'impresa redigere un regolamento/policy aziendale che illustri con precisione i limiti di utilizzo degli strumenti aziendali e  individui i possibili controlli  di e-mail aziendali e file di log nei pc in uso da parte dei dipendenti.
 
In Italia ancora gli incubi orwelliani sembrerebbero sotto controllo ...o quanto meno  qualche limite continua ancora a resistere nell'evoluzione della Società dell'Informazione che tende a cancellare inesorabilmente il nostro diritto alla riservatezza!

Andrea Lisi - www.studiodl.it


Condividi

Commenti
2Commenti

Re: Spedisce una e-mail ad un'amica e il su

A me sembra giusto che non si debba usare gli strumenti di lavoro per qualcosa che lavoro non è. Dove lavoro io durante le ore di lavoro le mie colleghe passano parecchio tempo su internet a cercare hotel per i fine settimana o voli aerei per le vacanze, ecc, ecc... Inoltre ce n'è una che crede in tutte le email bufala che le mandano, compresi i filmati cretini con le foto di gattini, vagnolini, topolini, cricetini, agnellini..... ed inoltra il tutto a parenti e amici fornendo così loro l'inidirizzo email dell'azienda... Da quello che ho capito, causa violazione della privacy di questi signori maleducati che fanno tutt'altro anzichè lavorare seriamente, l'azienda ha le mani legate e non può fare nulla. Ma siamo fuori??? Fanno bene in America! Il lavoro è lavoro e gli strumenti di lavoro sono, appunto, strumenti di lavoro! Non personali. In Italia le cose vanno male anche per questa poca serietà e professionalità delle persone che, a questa stregua, non impareranno mai. Inoltre..... mandare una mail all'amica dall'azienda parlando male del capo, oltre che scorretto mi sembra del tutto idiota. Quindi già si intuisce il QI di questa segretaria. Poveri noi........

Inviato da cristina

Re: Spedisce una e-mail ad un'amica e il su

ciao come va

Inviato da andre lisi

Lascia un commento

Nome:

Mail:

Oggetto:

Commento:

CAPTCHA

Codice controllo:






Inserisci il codice dell'immagine

CAPTCHA
  
Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy



Come calcolare l'IMU

Due nuove aliquote e uno strumento per semplificare il calcolo

BIT 2012

La Borsa internazionale del Turismo riapre i battenti con tante importanti novità

Online il modello 730/12 editabile

Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate

La stampante ci spia

Uffici e aziende sono zeppe di stampanti con funzionalità sofisticate di scansione, stampa, copia, invio e ricezione fax, condivisione di rete... Ma siamo proprio sicuri che questi dispositivi non facciano niente altro che il loro onesto mestiere?
Accesso rapido