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Cracking: le nuove misure UE (parte I)

Arrivano una serie di linee guida da parte del Consiglio UE. Definizione del crimine informatico ed eventualmente galera. Prima o dopo dovranno attenersi gli stati membri.
di Avv. Valentina Frediani - Consulentelegaleinformatico.it | 24 maggio 2005

Emessa dal Consiglio dell'Unione Europea la decisione-quadro relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione. Obiettivo principale della decisione è quello di rafforzare la cooperazione tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri attraverso un processo di uniformazione delle legislazioni penali nell'ambito degli attacchi contro i sistemi di informazione.

L'intervento del Consiglio trae certamente origine dal dato statistico relativo all'aumento, negli ultimi tempi, degli attacchi ai danni dei sistemi di informazione, spesso peraltro ad opera della criminalità organizzata. Vediamo pertanto quali misure occorre adottare secondo quanto previsto dalla decisione-quadro e quali condotte sono oggetto di particolare attenzione.

Anzitutto il Consiglio ha premesso le definizioni dell'oggetto della decisione-quadro: per sistema di informazione s'intende qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali svolge un trattamento automatico di dati informatici secondo un programma, nonché i dati informatici immagazzinati, trattati, estratti o trasmessi dagli stessi ai fini della loro gestione, uso, protezione e manutenzione; mentre per dati informatici si intende qualsiasi rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma che può essere trattata da un sistema di informazione, compreso un programma atto a far svolgere una funzione ad un sistema di informazione.

L'accesso e l'interferenza come illeciti
Passando ai contenuti veri e propri della decisione, la stessa si apre con lo stabilire la necessità di punibilità come forma di reato di quelle condotte di accesso intenzionale e senza diritto ad un sistema di informazione o ad una parte dello stesso.
La condotta di accesso senza diritto è costituita dall'accedere o interferire - senza alcuna autorizzazione da parte di chi è titolare del diritto di proprietà o altro diritto - sul sistema o su parte di esso; è rimessa alla discrezionalità di ciascun Stato membro il determinare la punibilità di un soggetto qualora il sistema sia fornito o meno di misure di sicurezza; ciò significa che ogni Stato potrà decidere se ritenere sussistente il reato di accesso illecito solo ed esclusivamente nei casi in cui il sistema sia dotato di misure di sicurezza, o semplicemente anche nei casi in cui l'accesso sia avvenuto senza autorizzazione e pur in assenza di misure di sicurezza.
Misure di contrasto e punitive debbono essere poi adottate in merito all'interferenza illecita: chi senza vantare alcun diritto ed intenzionalmente ostacola gravemente o interrompe il funzionamento di un sistema di informazione mediante immissione, trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione, soppressione di dati informatici o li rende inaccessibili, incorre in reato. Parimenti, tutela penale deve essere adottata in merito alla condotta di interferenza illecita con riguardo ai dati informatici; punibili pertanto saranno le condotte di cancellazione, deterioramento, alterazione, soppressione, danneggiamento o il rendere inaccessibili i dati in un sistema di informazione.

continua ...

Avvocato Valentina Frediani
www.consulentelegaleinformatico.it
www.consulentelegaleprivacy.it


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