Per comprendere pienamente come e perché si è giunti a questa decisione, e per quale motivo essa abbia originato un acceso dibattito in ambito politico, economico ed informatico, è necessario, dopo aver brevemente descritto l’attuale tutela giuridica riservata al software, delineare un quadro storico dell’evoluzione della disciplina brevettuale dei programmi per elaboratori nei paesi occidentali.
L’attuale tutela giuridica dei software e principali differenze fra Copyright e Brevetti
La tutela giuridica attualmente riservata ai programmi per elaboratore (materia disciplinata dalle direttive CEE 91/250 e 2001/29) è il Diritto d’Autore o Copyright; il codice sorgente (in linguaggio di programmazione) e il codice eseguibile (codice sorgente “compilato” in linguaggio binario), se sono creazioni intellettuali dell’autore, sono protetti come opera letteraria (come ad esempio un romanzo) fino alla morte dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono invece tutelati. Il diritto d'autore vieta una copia sostanziale del codice fonte o del codice eseguibile ma non preclude i molti altri modi possibili di esprimere le stesse idee e gli stessi principi in diversi codici. La tutela per il diritto d’autore non è necessariamente onerosa.
Invece, il brevetto instaura un monopolio legale dell’autore anche sulle idee, i principi alla base degli elementi del programma, le porzioni di codice oggetto della rivendicazione. La durata è di venti anni, trascorsi i quali l’accurata descrizione dell’invenzione rivendicata diviene di dominio pubblico. Il conseguimento del brevetto è possibile solo mediante il versamento di un cospicuo corrispettivo all’ufficio preposto.
Prima di varare la direttiva 91/250 vi fu una discussione su quale tutela fosse più opportuno riservare ai software: copyright o brevetti; invece di operare la scelta di una tutela specifica, ci troviamo oggi davanti alla probabilità che le due tutele risultino compresenti e cumulabili; il medesimo software sarebbe così tutelato a livello letterale dal copyright e, a livello di principi di base, dal brevetto.
Occorre però precisare che vi sono delle incompatibilità tra i due tipi di tutela, che, in caso di adozione del regime brevettuale per i software, andrebbero espressamente regolate: ad esempio, la direttiva 2001/29 pone degli “obblighi relativi alle misure tecnologiche” (sostanzialmente restrizioni sull’analisi del codice sorgente ed eseguibile) che mal si conciliano sia con l’obbligo di completa pubblicità dell’invenzione proprio del regime brevettuale, sia con il diritto di decompilazione del programma al fine di interoperabilità previsto dalla 91/250 sul Copyright.