Cenni storici sulla disciplina brevettuale in Europa
1973: a Monaco viene approvata la Convenzione europea
sui brevetti (CBE), di cui, ai fini della presente relazione, è utile evidenziare
la disciplina della “brevettabilità” e delle “esclusioni dalla brevettabilità”.
- l’art 52.1 definisce brevettabile ogni invenzione suscettibile
di applicazione industriale, e che presenti caratteri di novità (estraneità
dall’attuale stato dell’arte) e attività inventiva (guardando allo stato dell’arte,
l’invenzione in questione non deve apparire di ovvia applicazione ad una persona
esperta del settore)
- il comma 2 vieta espressamente la brevettabilità, ai
sensi del comma precedente, di scoperte, teorie scientifiche, procedimenti
matematici, presentazioni di informazioni, creazioni estetiche, metodi per attuare
procedimenti mentali, attività ludiche o per fare affari e … programmi per
computer.
- Il comma 3 specifica che la brevettabilità è esclusa per le materie di cui al comma 2, solo se la domanda di tutela brevettuale è riferita esclusivamente ad uno di tali elementi ed in quanto tali.
Fu nei primi anni ’80, che lo U.S. Patent & Trademark Office (USPTO), nonostante alcune decisioni della Corte Suprema in senso opposto, iniziò a concedere brevetti sui software (ad oggi negli USA ve ne sono più di 100.000). L’Ufficio Europeo Brevetti di Monaco (UEB), sulla scia della giurisprudenza statunitense, pose in essere una prassi di interpretazione estensiva del 52, II e III della CBE utilizzando le parole “in quanto tali” per concedere brevetti a software che presentassero carattere di “tecnicità”, e che non fossero quindi fini a sé stessi, ma suscettibili di applicazione; tale requisito tecnico (elemento elaborato in quegli anni anche dalla dottrina dei vari stati membri), seppur non menzionato nella CBE, farebbe rientrare il programma per computer nella previsione dell’art 51.1, e quindi lo renderebbe “invenzione brevettabile”.
I brevetti europei, una volta rilasciati, sono soggetti alle leggi nazionali in materia di brevetti di ciascun paese in cui essi hanno efficacia. Inoltre, l’interpretazione delle norme nazionali in materia di brevettabilità è di competenza dei tribunali nazionali, i quali non sono vincolati dalle decisioni degli organi di ricorso dell’UEB [la giurisprudenza dell’UEB si divide in due momenti: il primo costituito dall’insieme delle decisioni di accoglimento di richieste di tutele brevettuali su software da parte dell’UEB stesso; il secondo composto dall’insieme delle decisioni della Camera di Ricorso dell’UEB sulle istanze di opposizione eventualmente presentate entro 9 mesi dalla concessione del brevetto] e in caso di conflitto diretto, possono non aver altra scelta che attenersi a precedenti vincolanti (Common Law) o fortemente indicativi (autorevolezza dei tribunali di ultima istanza nei paesi di Civil Law, come la Cassazione e il BGH), nel rispetto delle proprie tradizioni giurisprudenziali. Questo ha determinato, divergenze nell'interpretazione della Convenzione sul brevetto europeo, in particolare riguardo alla disciplina delle “esclusioni dalla brevettabilità” e dei “requisiti della brevettabilità”, e di conseguenza nell'ambito della tutela riconosciuta a talune categorie di invenzioni.
Fabio Svizzero - consulentelegaleinformatico.it