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Wi-Fi italiano: vicini alla conclusione della vicenda e alla sua "liberalizzazione"
giu 8, 2005 Dalle pagine di i-dome.com abbiamo più volte riportato la battaglia
perseguita da due Associazioni di categorie in particolare: Assoprovider e Anti-Digital-Divide.
Una battaglia a colpi di comunicati, lettere al Presidente
della Repubblica, al Ministro
e ai parlamentari per il Wi-Fi, quello italiano. Ora il Ministero alle Telecomunicazioni,
rinnovato nella sedia dalla presenza di Landolfi, sembra aver dato una risposta. di Luca De Nardo E' dal decreto sul wi-fi emesso il 28 maggio 2003 che si attendevano
significative modifiche affinché il Caso Wireless Fidelity fosse significativamente
risolto, consentendo un decollo del mercato; probabilmente agli occhi di molti
normali cittadini di questa Italia tecnologica - molto nelle parole, ancora
poco nei fatti - l'evento potrebbe assumere poca importanza, ma viceversa consentirebbe
finalmente agli Internet Service Provider italiani la concreta possibilità di
fornire connessioni veloci ad
Internet via radio, in alternativa alle tecnologie via cavo (adsl e fibra).
Questa è dunque la versione che Assoprovider e
Anti Digital Divide si
aspettavano, il cui ritardo ha creato non pochi problemi economici per le aziende
che hanno investito e creduto in questa tecnologia. Questo lo schema del nuovo decreto (tratto da comunicazioni.it): IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto ministeriale di regolamentazione dei servizi Wi-Fi ad uso pubblico del 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003; Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003; Visto l’esito delle audizioni svolte in data 26 e 28 ottobre 2004 di: associazioni di Internet provider, costruttori, operatori di rete fissa, operatori di rete mobile, operatori del wireless local loop, associazioni di utenti; Viste le sperimentazioni di applicazioni Radio LAN autorizzate dalla Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione negli ambiti territoriali esclusi dal decreto ministeriale 28 maggio 2003; Considerata l’opportunità di estendere l’ambito di applicazione del sistema definito dall’ambito territoriale del citato decreto ministeriale 28 maggio 2003; DECRETA Art. 1 1. All’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale regolamentazione dei servizi Wi-Fi ad uso pubblico 28 maggio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003, sono soppresse le parole da: “in locali aperti”, fino alla fine del comma. 2. All’art. 6, comma 1, lettera b), del medesimo decreto sono soppresse le parole “limitatamente all’ambito geografico locale definito all’articolo 2, comma 1 e”. Art. 2 1. I soggetti autorizzati all’offerta al pubblico, attraverso reti ed applicazioni Radio LAN nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz, di reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale del 28 maggio 2003, così come modificato dal presente decreto, tengono nella migliore considerazione, in maniera non discriminatoria, ogni ragionevole richiesta di accesso, rendendolo disponibile in maniera sufficientemente disaggregata per consentire agli altri soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di offrirlo alla propria clientela, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, senza assunzione di oneri tecnici o economici non necessari ai fini del servizio di accesso richiesto. 2. I titolari di diritti concessori o di esclusiva, a qualsiasi titolo, che operano in locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica, quali a titolo esemplificativo aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri commerciali, devono consentire alla più ampia pluralità di soggetti l’installazione e l’esercizio di infrastrutture Radio LAN a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, e senza alcuna limitazione che non sia oggettivamente dovuta ad insuperabili ragioni di carattere normativo o tecnico-operativo o a ragioni di sicurezza che siano state accertate da parte del Ministero delle Comunicazioni. Eventuali dinieghi motivatamente opposti a richieste di istallazione ed esercizio dovranno comunque essere notificati, senza ritardo, al Ministero delle Comunicazioni, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione. Art. 3 1. Le imprese già autorizzate all’esercizio sperimentale del servizio negli ambiti previsti dal presente provvedimento, cessano la sperimentazione di cui in premessa entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Art. 4 1. Si applicano in ogni caso e comunque per quanto diversamente disposto dal citato decreto ministeriale, secondo quanto già previsto dall’art. 8 comma 2 dello stesso, le definizioni e le disposizioni decreto legislativo 1° agosto 2003 recante n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 Settembre 2003 . |
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