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Brevettabilità del Software (parte 4) - Motivi e obiettivi della proposta di direttiva (parte A e ...)

Come il Consiglio dei Ministri UE ha adottato la direttiva tanto contestata? Percorriamo un quadro storico dell’evoluzione della disciplina brevettuale dei programmi per elaboratori nei paesi occidentali.
di Fabio Svizzero - consulentelegaleinformatico.it | 10 giugno 2005

Cenni sulle differenze con le altre potenze occidentali

In Giappone, perché sia brevettabile, l'invenzione deve consistere in una concezione estremamente avanzata di nozioni tecniche fondate su una legge naturale.

Negli Stati Uniti è sufficiente che l'invenzione si collochi all'interno di una tecnologia e non è necessario un contributo tecnico. Il semplice fatto che l'invenzione utilizzi un elaboratore od un software la rende partecipe di una tecnologia se essa fornisce anche un "risultato utile, concreto e tangibile". Il fatto che gli Stati Uniti non esigano che l'invenzione fornisca un contributo tecnico significa che le restrizioni sui brevetti di metodi commerciali e programmi per computer (a parte i requisiti della novità e dell'inventività) sono trascurabili. Ciò, unitamente alla leggerezza con cui l’USPTO concede brevetti (secondo alcuni esponenti del mondo giuridico e informatico la concessione di brevetti da parte dell’USPTO sarebbe ormai una mera formalità subordinata solo al corrispettivo da versare all’Ufficio) ha portato a casi come quello, noto, di Amazon, che riuscendo ad ottenere un brevetto su tecnologie addirittura già note come link e cookies legate al pagamento con carta di credito ondine (il "one click buy"), ha costretto l’azienda rivale Barnes & Nobles a ridimensionare notevolmente la sua attività.

Motivi e obiettivi della proposta di direttiva

La proposta (presentata nel Febbraio 2002 dalla Commissione con relatrice Arlene McCarthy) della direttiva "relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici" si propose di:

  • armonizzare le legislazioni nazionali in materia, rendendo trasparenti le condizioni di brevettabilità, evitando così mutamenti repentini della posizione giuridica, per regolamentare la pratica dell’UEB in modo tale da evitare che ad un medesimo oggetto brevettato dall’ufficio europeo fosse riconosciuta tutela in uno stato membro e non in un altro;

  • evitare un'estensione della brevettabilità ai programmi per elaboratori "in quanto tali" (si parla infatti di invenzioni attuate per mezzo di…), per far sì che i brevetti di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici abbiano nella Comunità un effetto positivo sull'innovazione e sulle imprese europee e non costituiscano un freno sleale alla concorrenza.
  • creare condizioni economiche concorrenziali paritarie tra Europa, Stati Uniti e Giappone.

continua - Brevettabilità delle computer implemented inventions, pareri favorevoli e contrari >>

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