Come il Consiglio dei Ministri UE ha adottato la direttiva tanto contestata?
Percorriamo un quadro storico dell’evoluzione della disciplina brevettuale dei
programmi per elaboratori nei paesi occidentali.
di Fabio Svizzero - consulentelegaleinformatico.it |
10 giugno 2005
Brevettabilità delle computer implemented inventions,
pareri favorevoli e contrari
In seguito all’iniziativa della Commissione Europea,
si è sviluppato un acceso dibattito intorno all’opportunità di concedere o meno
la brevettabilità alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.
Argomenti a favore:
- La commissione europea afferma che l’accresciuta certezza
giuridica circa la brevettabilità delle suddette invenzioni, dovrebbe indurre
le PMI e gli sviluppatori individuali ad utilizzare maggiormente i brevetti
per tutelare le idee e i principi alla base delle invenzioni da loro attuate
per mezzo di elaboratori elettronici contro l’appropriazione da parte delle
grandi imprese; questo, meccanismo osservato negli USA, permetterebbe loro
di divenire imprese di maggiori dimensioni grazie ai proventi delle concessioni
di utilizzo derivanti dal brevetto. La Commissione basa questa opinione su
uno studio da lei stessa richisto all’Institute of Intellectual Property di
Londra.
- Velocizzazione della ricerca di nuove tecnologie e
nuove metodologie implementate attraverso il software; ciò sarebbe dovuto
al rischio di potenziale violazione di un preesistente brevetto, con conseguenti
oneri risarcitori o pagamento di royalties, che renderebbe preferibile e conveniente
una ricerca radicalmente innovativa.
- Incentivo per nuove imprese ad entrare nel
mercato e a realizzare nuove invenzioni, in vista dei possibili proventi derivanti
dalla pratica brevettuale.
- La Comunità e gli Stati membri sono obbligati, dalla Convenzione
TRIPS art 27 (o ADPIC, accordo sugli Aspetti dei Diritti di Proprietà
Intellettuale relativi al Commercio) – approvata dal Consiglio nel ‘94 – a
concedere brevetti senza discriminazione quanto al campo di applicazione
tecnologica. TRIPS si applica quindi alle invenzioni effettuate con elaboratore
elettronico
- Necessità di armonizzare le discipline nazionali tra loro
e con la disciplina statunitense, per non distorcere il sistema concorrenziale.
Argomenti contrari:
- Il testo della direttiva (artt. 3 e 4) così come presentato
dalla Commissione e adottato dal Consiglio giunge sillogisticamente ad affermare
che il software è brevettabile anche in quanto tale, poiché il contributo
tecnico, necessario a questo fine, si esplica con le funzionalità che tale
programma sviluppa nell’elaboratore elettronico cui è destinato.
- Concedere la brevettabilità dei programmi per computer significa
disapplicare l’art 52 della CBE che vieta espressamente tale pratica.
- Brevettare un software pone sotto tutela le porzioni di codice
e quindi i singoli algoritmi che lo compongono; essi non hanno applicazione
industriale specifica, in quanto svolgono le normali micro-operazioni necessarie
alla maggior parte dei software applicativi. Questa forzata estensione della
tutela brevettuale potrebbe dar vita a centinaia di cause di violazione di
brevetti. La ricerca di brevetti preesistenti è molto difficoltosa,
costosa e spesso infruttuosa; non vi è modo di prendere visione delle domande
pendenti, che se accolte dall’ufficio brevetti avrebbero valore dal momento
della richiesta. Le PMI, prive, nella maggior parte dei casi, dei fondi necessari
sia per ottenere un brevetto, sia per individuare tutele brevettuali pregresse
sulle loro invenzioni (o presunte tali), saranno costrette o ad uscire dal
mercato informatico, o a vedersi relegate in nicchie di mercato, o ad accettare
l’assorbimento da parte delle grandi software house (o il pagamento di pesanti
royalties in favore di esse) che hanno i mezzi per brevettare il più e il
prima possibile (anche idee altrui o tecnologie già note, non necessariamente
inventate da loro come il famoso brevetto concesso negli USA sulla "progress
bar") e che detenendo grandi portafogli di brevetti possono attuare cross-licensing,
ottenere cioè brevetti allo scopo di attuare una politica di scambi con altre
houses, o semplicemente per avere uno strumento di "battaglia legale" a scopo
intimidatorio verso i potenziali "attaccanti".
- Il CESE (Comitato Economico Sociale Europeo) ritiene che
l’entrata in vigore di una siffatta direttiva determinerebbe: un ostacolo
all’innovazione e all’interoperabilità, un rischio di segmentazione di Internet
con un aumento dei costi di accesso e la fine dello sviluppo dei cosiddetti
software liberi.
- Il sistema brevettuale applicato al software non incentiva
lo sviluppo: una ricerca del MIT dimostra che le società che possiedono
il maggiore numero di brevetti sono anche quelle che investono meno in ricerca
e sviluppo. I fondi vengono spostati dalla R&S a reclutamento e remunerazione
dei migliori team di avvocati brevettisti. Inoltre la dettagliata descrizione
dell’invenzione, resa pubblica dopo 20 anni non avrebbe nessuna utilità data
la rapidissima obsolescenza dei software. Infine, la ridotta concorrenza
dovuta all’accresciuto potere delle grandi software house comporterebbe un
sempre più lento sviluppo qualitativo dei sistemi operativi dominanti
il mercato.
- La pratica degli uffici brevetti (in particolar modo quello
statunitense alle cui decisioni sembra destinata ad uniformarsi la disciplina
europea) è caratterizzata da una decrescente qualità dell’analisi dei requisiti
per la brevettabilità degli oggetti rivendicati: USPTO e UEB concederebbero,
secondo i sostenitori di questa posizione, brevetti principalmente allo scopo
di finanziarsi.
- L’accordo internazionale sugli ADPIC non comporta nessun
obbligo per l’Europa a concedere la brevettabilità delle invenzioni attuate
per mezzo di elaboratore elettronico, salvo rari casi in cui esse sono interconnesse
con altre invenzioni (ad es sistemi computerizzati di frenata, controllori
trazione e rotazione in una automobile); anche gli ADPIC, ad un’attenta lettura,
fanno salva la non brevettabilità del software in quanto tale, poiché anche
l’art 27 parla di applicazione industriale, e i singoli algoritmi, le porzioni
di codice, non hanno una applicazione industriale, ma sono indispensabili
a tutti i software in tutti gli ambiti, anche non industriali.
- Concedere tale ampia brevettabilità ai software, imitando
il modello americano, è azione fortemente contraria agli interessi dell’Unione
Europea; tale azione viola i principi della "governance" espressi
nel "Libro Bianco" della Commissione Europea nel 2001, e i presupposti
stessi dell’istituzione dell’Unione, secondo i quali l’Europa Unita deve tutelare
gli interessi dei propri cittadini e dei propri Stati membri. Il contenuto
normativo della direttiva, non è espressione delle esigenze economiche e politiche
interne all’Unione, ma è frutto delle pressioni diplomatiche degli USA, dove
vige un sistema di brevettabilità pressoché indiscriminata, grazie al quale
le software house americane detengono ora migliaia di brevetti su software
di ogni tipo. Se la tutela di questi brevetti fosse riconosciuta anche in
Europa, le imprese europee si troverebbero in una posizione di grande svantaggio
rispetto a quelle d’oltreoceano, che vanterebbero un potere contrattuale molto
maggiore.
- Concedere la brevettabilità al software in Europa, in questo
momento, segna una scelta errata dal punto di vista della storia dell’uso
dell’istituto del brevetto. Infatti, secondo una teoria economica, prima di
concedere tutela brevettuale su un determinato ambito di oggetti, conviene
attendere che, nel proprio paese, vi sia una produzione di tali oggetti quantitativamente
e qualitativamente competitiva con i paesi in cui già esiste una tutela brevettuale
di quel tipo; fino al raggiungimento di quel livello, è conveniente poter
"copiare" idee già brevettate negli altri paesi, per sviluppare internamente
quel settore economico. L’avv. N.W. Palmieri, convinto contestatore della
direttiva della Commissione, scrive su Interlex: "nella metà del diciannovesimo
secolo, la Germania escluse inizialmente i prodotti chimici da brevettabilità,
e lo fece per non inibire l’industria chimica nascente tedesca dal copiare
le invenzioni francesi e inglesi. Quando l’industria chimica tedesca passò
al dominio dei mercati chimici, la Germania cambiò la sua legge e ammise la
brevettabilità dei prodotti chimici[…]per evitare che altri facessero
a lei quello che lei aveva fatto agli altri". L’Europa, in cui il settore
informatico è molto meno sviluppato che negli USA, "non ha ragione di favorire
gli inventori di software americani, finché l’Europa non avrà una sostanza
di software almeno pari a quella dell’America. Anzi, avrebbe tutto l’interesse
a lasciare che gli americani copino le poche invenzioni di software europee,
e che gli europei copino le molte invenzioni di software americane". Solo
in un regime di parità, il sistema brevettuale garantirebbe (almeno in potenza)
condizioni effettivamente paritarie di concorrenza
continua ...