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Posta elettronica e disclaimer

È divenuta ormai una consuetudine (o una moda!) inserire nelle e-mail che si inviano, un disclaimer con il quale si informa che le informazioni contenute nel messaggio elettronico hanno una caratteristica di confidenzialità e riservatezza. Serve a qualcosa? Sono veramente validi messaggi di questo genere? Che tipo di conseguenze giuridiche possono avere?
di Avv. Valentina Frediani - Consulentelegaleinformatico.it | 22 luglio 2005

È divenuta ormai una consuetudine (o una moda!) inserire nelle e-mail che si inviano, un disclaimer nel quale all’incirca viene scritto: “This e-mail and any attachments is a confidential correspondence intended only for use of the individual or entity named above. If you are not the  intended recipient or the agent responsible for delivering the message to  the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender by phone or by replying this message, and then delete this message from your system.”

Testi ormai frequenti, quando in lingua italiana, quando in lingua  inglese o francese. Con elementi che variano tipo: “E’ fatto obbligo al ricevente l’e-mail a lui non destinata di darne avviso al mittente” oppure “Leggere  la posta non destinata a Lei può comportare una violazione della segretezza della corrispondenza, perseguibile penalmente”.

Ma sono veramente validi messaggi di questo genere? Che tipo di conseguenze giuridiche possono avere?

Premetto che tratteremo in questa sede solo e-mail ricevute nella nostra casella di posta,  quindi con evidente errore di digitazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte del  mittente.

Innanzi tutto partiamo dal fatto che il posizionamento del disclaimer  in fondo al testo del messaggio (testo che dovrebbe rimanere “inviolato”) appare illogico: mi accorgo di aver ricevuto una e-mail non diretta a me non tanto dall’oggetto quanto dal contenuto della stessa, pertanto rileverò l’errore dopo una prima lettura, ed il posizionamento del disclaimer in fondo alla e-mail non mi aiuterà certamente a “cancellare dalla memoria” quanto letto. Quindi, se veramente si vuole conferire impatto psicologico sufficiente al disclaimer per raggiungere lo scopo di essere un deterrente alla lettura, meglio posizionarlo prima del testo della e-mail e magari indicando elementi che consentano di distinguere il vero destinatario (nome e cognome, sede della società di appartenenza o altri dati comunque identificativi).

Poi c’è da chiedersi quanto valore giuridico abbiano certi disclaimer.

Per cercare di individuare il loro ruolo, occorre innanzi tutto partire da un presupposto: l’errore di invio è a carico del mittente, ed io destinatario sono “vittima” dello sbaglio. In quanto vittima, il mio ruolo di “colpevolezza” è praticamente nullo, nel senso che ricevere un messaggio involontariamente e leggerlo altrettanto involontariamente, non può certo essere elemento costitutivo di violazione della segretezza della corrispondenza. Alla posta elettronica può difatti, ormai, applicarsi la disciplina penalistica prevista dal nostro vigente codice penale (secondo cui per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza) il quale all’art. 616, in materia di delitti contro la inviolabilità dei segreti, stabilisce: “Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno  o con la multa.

Secondo giurisprudenza consolidata, prendere cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa significa apprendere tutto ciò che è affidato alla protezione della busta, ma presupposto del reato è che sulla busta vi sia il nominativo del soggetto destinatario e non il mio (inserito erroneamente) in quanto altrimenti sono legittimato alla presa di conoscenza del contenuto perché tratto in errore dalla presenza del mio nominativo…

In conclusione, ricevere una e-mail non palesemente non inviata a noi,  non può comportare alcuna conseguenza giuridica, a nulla valendo una qualsiasi forma di diffida contenuta nel disclaimer.

Il reato semmai può essere compiuto qualora, appreso il contenuto della posta, dovessimo rivelarlo. Dispone il legislatore: “Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni”. Il rivelare il contenuto della e-mail assume una rilevanza penalistica perché il destinatario si attiva per comunicare contenuti di cui – letta l’e-mail -  è consapevole di non essere il soggetto legittimato alla conoscenza.

E distruggere una e-mail non diretta a noi? Può avere conseguenza giuridiche?

In realtà la distruzione in ambito informatico è difficilmente realizzabile: prima di tutto perché genericamente la copia della e-mail inviata resta al mittente, e secondariamente perché tracce di trasmissione possono permanere in rete. Non in ultimo, trattenere in memoria posta elettronica estranea può equivalere ad una conservazione illegittima del contenuto o degli allegati dell’e-mail…

Ma allora qual è il comportamento giuridico più corretto in caso di ricezione di posta elettronica indirizzata per errore a noi?

Sicuramente avvisare il mittente dell’errore appare una condotta logica e socialmente giusta. Una volta inviato l’avviso, si può procedere alla cancellazione.

E qualora si voglia inviare posta elettronica, ricordiamoci  che la tecnologia non si avvale dei disclaimer, esistono firma elettronica e crittografia, che sono strumenti realmente efficaci per escludere letture da soggetti non autorizzati!

Avv. Valentina Frediani - Consulentelegaleinformatico.it


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