Costi sostenuti per il sito web:
le indicazioni dei principi contabili e del Tuir
Con riguardo alla natura di tali costi sotto il profilo fiscale, si ipotizza
la loro distinzione in:
- Spese di pubblicità, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, Dpr
917/86.
In tale ipotesi, il sito - appartenente alla prima o alla seconda categoria
- si limita a illustrare i prodotti/servizi aziendali, con l'eventuale ausilio
delle tecnologie multimediali (didascalie, immagini, animazioni, musiche...).
Il risultato è la creazione di un catalogo on-line sempre aggiornato. Le spese
saranno deducibili nell'esercizio "in cui sono state sostenute o in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi".
- Spese di rappresentanza, ai sensi dell'articolo 108, comma 2,
Tuir, nel caso in cui il sito in parola sia realizzato con l'unico scopo di
fornire all'utente un'immagine florida della realtà aziendale. Le spese saranno
deducibili solo per un terzo del loro ammontare, "per quote costanti nell'esercizio
in cui sono state sostenute e nei quattro successivi". Come noto, il Dpr
633/72 (sub articolo 19-bis 1, lettera h) prevede inoltre l'indetraibilità
della relativa imposta sul valore aggiunto.
Nonostante tale ipotesi classificatoria possa sembrare un caso di scuola, si
pensi all'eventualità di un noto rivenditore di oggetti d'arte (o di accessori
per il disegno, eccetera) che realizzi un sito in cui è possibile ammirare e
"scaricare" gratuitamente le immagini delle più famose opere d'arte mondiali.
Ebbene, i numerosi utenti appassionati d'arte vedranno campeggiare, nelle pagine
web visitate e perfino sulle immagini, il logo aziendale (2).
La fattispecie è riconducibile a quella, decisamente più tradizionale, dei libri
d'arte regalati in occasione di festività e caratterizzati dal marchio del donatore.
Ciò con la differenza che il messaggio conferente prestigio al logo aziendale
raggiungerà un numero maggiore di utenti a costi decisamente contenuti.
- Spese relative a più esercizi, ex articolo 108, comma 3, Tuir.
Tra esse, le spese relative al sito web si potrebbero annoverare quali
costi d'impianto e d'ampliamento, nel caso in cui il sito costituisca un'espansione
dell'attività aziendale in direzioni precedentemente non perseguite.
A tale proposito, sarà opportuno ricorrere ai principi contabili del Consiglio
nazionale dottori commercialisti e ragionieri per determinare la natura civilistica
dei costi, che si rifletterà direttamente sul loro trattamento fiscale.
Il principio contabile n. 24 (Immobilizzazioni immateriali) chiarisce che "nella
più ampia accezione di immobilizzazioni immateriali rientrano anche alcune tipologie
di costi che, pur non essendo collegati all'acquisizione o produzione interna
di un bene o un diritto, non esauriscono la propria utilità nell'esercizio in
cui sono sostenuti. Nella prassi contabile tale tipologia di costi è stata spesso
definita con la dizione "oneri (costi) pluriennali"".
In particolare, viene evidenziato che "con l'espressione
Tra essi appaiono quindi annoverabili anche quei costi (spesso ingenti) sostenuti
per realizzare lo sviluppo dell'attività commerciale nel mondo del web;
di conseguenza, il sito non potrà che appartenere alla terza categoria sopra
esemplificata.
A tale proposito, si ricorda che le spese relative a più esercizi "sono deducibili
nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio" (articolo 108, comma
3, Tuir) (3).
Quanto, invece, alla possibilità di patrimonializzare alcune spese di pubblicità,
il principio contabile n. 24 precisa che "il legislatore italiano, nell'usare
la dizione "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" (ha) con ciò inteso
includere tra i costi aventi utilità pluriennale anche quei costi che pur essendo
nella loro natura oggettiva di carattere pubblicitario, siano nella sostanza
ulteriori oneri sostenuti in correlazione agli altri oneri pluriennali propriamente
detti, e cioè i costi di impianto e di ampliamento. Tale situazione può verificarsi
nella misura in cui i costi di pubblicità siano funzionali, e quindi quasi essenziali,
al buon esito del progetto per il quale i costi di impianto e di ampliamento
sono stati sostenuti (l'avviare una nuova attività produttiva, il lanciare un
prodotto innovativo, eccetera, come in precedenza discusso). Tali costi, inoltre,
debbono avere carattere di eccezionalità e non di ricorrenza..."
Se tale patrimonializzazione è incoraggiata ai fini civilistici (si pensi, ad
esempio, a un sito web nato per pubblicizzare l'avvio di una nuova linea
di prodotti), sotto il versante fiscale, in relazione alla natura oggettiva
di tali componenti negativi (spese di pubblicità), si ritiene trovi esclusiva
applicazione il comma 2 dell'articolo 108 del Tuir, con le conseguenti variazioni
da apportare in sede di dichiarazione.
- Costi di esercizio, ai sensi dell'articolo 109, comma 5, Tuir,
con riferimento a costi ricorrenti, sostenuti per l'aggiornamento periodico
del sito, e direttamente correlati ai componenti positivi di reddito (relativi,
quindi, a un sito appartenente alla terza categoria, ovvero tramite il quale
vengono alienati beni o forniti servizi).
Si pensi al caso, molto diffuso, in cui il sito costituisca una consolidata
esplicazione dell'attività imprenditoriale, che si avvalga ordinariamente del
canale dell'e-commerce per le proprie transazioni on-line.
Continua IIIa parte >>>
Antonio Karabatsos - FiscoOggi.it - periodico telematico dell'Agenzia delle entrate, ente pubblico incaricato dell'accertamento e della riscossione dei tributi erariali per conto del ministero dell'Economia e delle Finanze.
Note:
(2) - Il sito web dedicato alle
opere d'arte servirà quindi da sito di "lancio" del marchio aziendale nei confronti
di una folta platea di utenti potenzialmente interessati ai prodotti della società.
(3) - La circolare ministeriale 108/1996 ha precisato
che "la disposizione recata dal comma 3, dell'articolo 74 del Tuir (odierno
articolo 108), non individua autonomamente una categoria di spesa da considerare
comunque di carattere pluriennale. Si ritiene pertanto che in presenza di spese...
per le quali la disciplina civilistica non imponga come obbligatoria l'iscrizione
nell'attivo e la conseguente ripartizione in più esercizi, l'eventuale integrale
imputazione delle stesse al conto economico dell'esercizio di sostenimento valga
anche sul piano fiscale, nel rispetto del principio posto dall'articolo 52 del
Tuir".