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PMI Dome

Sito web e deducibilità dei costi (Puntata 1 - II parte)

La realizzazione di un sito web impone il sostenimento di costi dall'entità assai variabile, a seconda del servizio offerto all'utente-navigatore, della complessità della realizzazione tecnica, delle modalità di gestione e aggiornamento. In base a questo presupposto quali sono i possibili trattamento reddituali dei componenti negativi generati dagli investimenti effettuati dai percettori di reddito d'impresa?
di Antonio Karabatsos - FiscoOggi.it | 09 settembre 2005

Costi sostenuti per il sito web: le indicazioni dei principi contabili e del Tuir
Con riguardo alla natura di tali costi sotto il profilo fiscale, si ipotizza la loro distinzione in:
- Spese di pubblicità, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, Dpr 917/86.
In tale ipotesi, il sito - appartenente alla prima o alla seconda categoria - si limita a illustrare i prodotti/servizi aziendali, con l'eventuale ausilio delle tecnologie multimediali (didascalie, immagini, animazioni, musiche...). Il risultato è la creazione di un catalogo on-line sempre aggiornato. Le spese saranno deducibili nell'esercizio "in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi".

- Spese di rappresentanza, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, Tuir, nel caso in cui il sito in parola sia realizzato con l'unico scopo di fornire all'utente un'immagine florida della realtà aziendale. Le spese saranno deducibili solo per un terzo del loro ammontare, "per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi". Come noto, il Dpr 633/72 (sub articolo 19-bis 1, lettera h) prevede inoltre l'indetraibilità della relativa imposta sul valore aggiunto.
Nonostante tale ipotesi classificatoria possa sembrare un caso di scuola, si pensi all'eventualità di un noto rivenditore di oggetti d'arte (o di accessori per il disegno, eccetera) che realizzi un sito in cui è possibile ammirare e "scaricare" gratuitamente le immagini delle più famose opere d'arte mondiali.
Ebbene, i numerosi utenti appassionati d'arte vedranno campeggiare, nelle pagine web visitate e perfino sulle immagini, il logo aziendale (2).
La fattispecie è riconducibile a quella, decisamente più tradizionale, dei libri d'arte regalati in occasione di festività e caratterizzati dal marchio del donatore. Ciò con la differenza che il messaggio conferente prestigio al logo aziendale raggiungerà un numero maggiore di utenti a costi decisamente contenuti.

- Spese relative a più esercizi, ex articolo 108, comma 3, Tuir. Tra esse, le spese relative al sito web si potrebbero annoverare quali costi d'impianto e d'ampliamento, nel caso in cui il sito costituisca un'espansione dell'attività aziendale in direzioni precedentemente non perseguite.

A tale proposito, sarà opportuno ricorrere ai principi contabili del Consiglio nazionale dottori commercialisti e ragionieri per determinare la natura civilistica dei costi, che si rifletterà direttamente sul loro trattamento fiscale.
Il principio contabile n. 24 (Immobilizzazioni immateriali) chiarisce che "nella più ampia accezione di immobilizzazioni immateriali rientrano anche alcune tipologie di costi che, pur non essendo collegati all'acquisizione o produzione interna di un bene o un diritto, non esauriscono la propria utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti. Nella prassi contabile tale tipologia di costi è stata spesso definita con la dizione "oneri (costi) pluriennali"".
In particolare, viene evidenziato che "con l'espressione si indicano alcuni oneri che vengono sostenuti in modo non ricorrente dall'azienda in precisi e caratteristici momenti della vita dell'impresa, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente... in direzioni ed in attività precedentemente non perseguite...".
Tra essi appaiono quindi annoverabili anche quei costi (spesso ingenti) sostenuti per realizzare lo sviluppo dell'attività commerciale nel mondo del web; di conseguenza, il sito non potrà che appartenere alla terza categoria sopra esemplificata.
A tale proposito, si ricorda che le spese relative a più esercizi "sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio" (articolo 108, comma 3, Tuir) (3).
Quanto, invece, alla possibilità di patrimonializzare alcune spese di pubblicità, il principio contabile n. 24 precisa che "il legislatore italiano, nell'usare la dizione "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" (ha) con ciò inteso includere tra i costi aventi utilità pluriennale anche quei costi che pur essendo nella loro natura oggettiva di carattere pubblicitario, siano nella sostanza ulteriori oneri sostenuti in correlazione agli altri oneri pluriennali propriamente detti, e cioè i costi di impianto e di ampliamento. Tale situazione può verificarsi nella misura in cui i costi di pubblicità siano funzionali, e quindi quasi essenziali, al buon esito del progetto per il quale i costi di impianto e di ampliamento sono stati sostenuti (l'avviare una nuova attività produttiva, il lanciare un prodotto innovativo, eccetera, come in precedenza discusso). Tali costi, inoltre, debbono avere carattere di eccezionalità e non di ricorrenza..."
Se tale patrimonializzazione è incoraggiata ai fini civilistici (si pensi, ad esempio, a un sito web nato per pubblicizzare l'avvio di una nuova linea di prodotti), sotto il versante fiscale, in relazione alla natura oggettiva di tali componenti negativi (spese di pubblicità), si ritiene trovi esclusiva applicazione il comma 2 dell'articolo 108 del Tuir, con le conseguenti variazioni da apportare in sede di dichiarazione.

- Costi di esercizio, ai sensi dell'articolo 109, comma 5, Tuir, con riferimento a costi ricorrenti, sostenuti per l'aggiornamento periodico del sito, e direttamente correlati ai componenti positivi di reddito (relativi, quindi, a un sito appartenente alla terza categoria, ovvero tramite il quale vengono alienati beni o forniti servizi).
Si pensi al caso, molto diffuso, in cui il sito costituisca una consolidata esplicazione dell'attività imprenditoriale, che si avvalga ordinariamente del canale dell'e-commerce per le proprie transazioni on-line.
Continua IIIa parte >>>

Antonio Karabatsos - FiscoOggi.it - periodico telematico dell'Agenzia delle entrate, ente pubblico incaricato dell'accertamento e della riscossione dei tributi erariali per conto del ministero dell'Economia e delle Finanze.

Note:
(2)
- Il sito web dedicato alle opere d'arte servirà quindi da sito di "lancio" del marchio aziendale nei confronti di una folta platea di utenti potenzialmente interessati ai prodotti della società.
(3)
- La circolare ministeriale 108/1996 ha precisato che "la disposizione recata dal comma 3, dell'articolo 74 del Tuir (odierno articolo 108), non individua autonomamente una categoria di spesa da considerare comunque di carattere pluriennale. Si ritiene pertanto che in presenza di spese... per le quali la disciplina civilistica non imponga come obbligatoria l'iscrizione nell'attivo e la conseguente ripartizione in più esercizi, l'eventuale integrale imputazione delle stesse al conto economico dell'esercizio di sostenimento valga anche sul piano fiscale, nel rispetto del principio posto dall'articolo 52 del Tuir".

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