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PMI Dome

Biometria in azienda? Con cautela! - (parte II)

Dal Garante una interessante pronuncia in materia di privacy, dati biometrici e rapporto di lavoro
di Avv. Valentina Frediani - Consulentelegaleinformatico.it | 14 settembre 2005

La conformità ai principi normativi

Una volta verificati gli eventuali adempimenti normativi, il Garante entra nel merito del trattamento biometrico al fine di verificarne la liceità rispetto a quanto previsto dal Codice privacy.

I principi su cui si basa il Codice sono sostanzialmente la necessità (i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità), la pertinenza (la corrispondenza della raccolta dati allo scopo)  e la finalità del trattamento (il codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento). 

Preso atto di ciò, secondo il Garante pur essendo un diritto del datore di lavoro  il sovrintendere alla esecuzione di quello che è l’oggetto della prestazione lavorativa, appare eccessivamente sproporzionata la raccolta di dati di tipo biometrico rispetto ad un uso più contenuto e comunque conforme allo scopo di verifica delle presenze, come il badge.

Il Garante in particolare ritiene sostanzialmente eccezionali  i metodi di trattamento biometrico potendo essere adottati solo in casi in cui rilevano motivi di sicurezza che prevaricano anche sul singolo diritto di riservatezza: si pensi a misure di sicurezza per il controllo negli aeroporti o in centrali nucleari dove il riconoscimento biometrico appare trattamento proporzionato alle finalità di sicurezza proprie dell’ambiente.

Il principio della alternatività

Sostanzialmente il  Garante insiste in quello che da tempo è un concetto ribadito in varie sedi in relazione ai trattamenti con utilizzo di dati biometrici: laddove siano adottabili misure alternative di trattamento dati meno invasive, pur se di maggior onere per il titolare, non possono essere adottate misure biometriche. L’osservanza dell’orario di lavoro non rappresenta una necessità tale da indebolire il diritto alla riservatezza in particolare su parti del corpo dei lavoratori.

Il principio in oggetto era già stato manifestato dal Garante in occasione di un altro episodio verificatosi all’interno di una banca il cui accesso era stato unilateralmente subordinato al riconoscimento di impronte digitali. Anche in questo caso il “no” del Garante era stato netto, in quanto la lettura del corpo non può né essere imposta in condizioni in cui ordinariamente può comunque applicarsi controllo, né può divenire coattiva senza alcun tipo di adesione da parte del soggetto-oggetto del trattamento.

Ancora una volta dunque, vengono bocciati i mezzi di rilevamento biometrico a favore dei mezzi tradizionali, pur in un momento in cui si sta assistendo ad una estensione sproporzionata di mezzi di controllo dell’immagine, parimenti invasivi ma che sembrano passare maggiormente in sordina! 

Avv. Valentina Frediani - Consulentelegaleinformatico.it

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