La disciplina Iva in tema di fatturazione delle operazioni di
cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate dai soggetti passivi
d'imposta è contenuta nell'articolo 21 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito dall'articolo 1 del Dlgs 20 febbraio 2004, n. 52 (1).
Il menzionato decreto legislativo ha recepito nell'ordinamento italiano le disposizioni
contenute nella direttiva del Consiglio della Ue 2001/115/Ce del 20 dicembre
2001 (direttiva) che, mediante le modifiche apportate alla VI direttiva
n. 388/Cee del 17 maggio 1977, ha provveduto a semplificare, modernizzare e
armonizzare le modalità di fatturazione previste dalla legislazione in materia
di imposta sul valore aggiunto. Peraltro, proprio per ragioni di coordinamento
con le nuove disposizioni in materia di fatturazione, l'articolo 2 del Dlgs
52/2004 ha modificato i successivi articoli 39 e 52 del Dpr 633/1972, concernenti
rispettivamente "la tenuta e conservazione dei registri e dei documenti"
e gli "accessi, ispezioni e verifiche".
In particolare, la direttiva comunitaria e il decreto di recepimento, hanno
dettato nuove regole in merito a:
Lo sviluppo del settore informatico, infatti, ha reso quanto
mai necessario l'intervento del legislatore comunitario volto a dettare regole
comuni per l'emissione della fattura elettronica e della sua conservazione,
anche al fine di armonizzare gli strumenti di controllo messi a disposizione
delle Amministrazioni di tutti i Paesi membri.
Con circolare
n. 45/E del 19 ottobre 2005, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti
di grande interesse in merito alla portata delle disposizioni disciplinanti
l'obbligo della fatturazione delle operazioni.
Qui di seguito vengono analizzate le novità e gli aspetti più rilevanti concernenti
l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l'emissione della fattura.
(Fine parte 1)
Note:
(1) Pubblicato nel supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta
Ufficiale del 29 febbraio 2004, adottato in esecuzione della legge delega 3
febbraio 2003, n. 14