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Indagini finanziarie: proroghe e modifiche per la casella Pec

Slitta al 15 aprile il termine per gli intermediari di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata. I cambiamenti non interrompono l'esecuzione degli accertamenti bancari che continuano in via epistolare.
di Francesco Russo | 10 marzo 2006

Con provvedimento del 24 febbraio scorso, il direttore dell'Agenzia delle entrate, Raffaele Ferrara, ha prorogato dal 28 febbraio al 15 aprile il termine originariamente previsto per gli intermediari finanziari di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione e la trasmissione telematica di dati e notizie relative a indagini bancarie poste in essere dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Con lo stesso provvedimento è stato anche prorogato dal 1° marzo al 2 maggio il termine per l'utilizzo della procedura di scambio di informazioni tra gli uffici dell'Amministrazione fiscale e gli intermediari finanziari.

Le motivazioni alla base di tale rinvio sono tutte da ricercarsi nelle richieste di numerose associazioni e intermediari finanziari scaturenti dalla difficoltà di dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine stabilito dal precedente provvedimento.
Cogliendo l'occasione del rinvio, inoltre, si è volutamente fatta slittare più in avanti anche la data di avvio della procedura per disporre di un adeguato lasso di tempo necessario per l'effettuazione di prove tecniche mirate alla verifica del corretto funzionamento della procedura di trasmissione e della gestione dei dati trasmessi.

Con lo stesso provvedimento, poi, si è disciplinato l'accesso al "sistema" degli intermediari finanziari di nuova costituzione, i quali avranno, come termine per la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, 30 giorni dalla loro costituzione.

Nel documento a firma del direttore dell'Agenzia delle entrate, infine, è stata riportata la tabella allegato 1 del provvedimento del 22 dicembre dello scorso anno, con l'aggiunta delle seguenti voci dopo la 309:

  • H1 Prestito obbligazionario
  • H2 Finanziamento soci
  • H3 Acquisto di partecipazione
  • H4 Titoli scaduti o estratti

Vengono così dettagliatamente specificate importanti operazioni che nella precedente formulazione erano attratte nella voce residuale 400 "Altra operazione non precedentemente classificata".

E' appena il caso di sottolineare che lo slittamento del termine per l'attivazione del servizio telematico non comporta alcuna interruzione dello scambio di informazioni tra uffici e intermediari finanziari, in quanto questo continua avvalendosi del tradizionale sistema cartaceo.

Francesco Russo - FiscoOggi.it


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