Typosquatting: il caso italiano di protezione del dominio

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale

Una decisione del Centro Risoluzione Dispute Domini garantisce la tutela delle aziende e dei marchi registrati anche per quanto riguarda eventuali azioni in malafede sul web. Il nome a dominio diviene infatti online un segno distintivo molto importante e da proteggere.

Il typosquatting: un caso italiano

I nomi a dominio continuano a costituire mezzi di deviazione degli utenti a scopi commerciali.

È recente una nuova pronuncia del Centro Risoluzione Dispute Domini (CRDD), nella quale si analizza una vicenda circa la nuova tecnica del “typosquatting“, ovvero quella pratica di chi effettua una registrazione di un nome a dominio molto simile ad altri domini o marchi noti e conosciuti, differenziandosi da questi per minime difformità letterali imputabili spesso a errori di digitazione.

Vediamo nel dettaglio cosa dice la nuova normativa a riguardo.

Typosquatting: il caso e la sentenza

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La disputa è alquanto recente, risalendo alla fine di luglio, quando la Essse Caffè SPA di Bologna avviava una procedura di riassegnazione (come previsto ex art. 16 regole di naming) per ottenere il trasferimento di un nome a dominio registrato da un signore di Prato, consistente in www.essecafe.it: il nominativo della ricorrente meno una “s”.

Sul sito oggetto del contendere non c’era alcun contenuto specifico, semplicemente una proposta di offerta per gli interessati alla registrazione di nomi a dominio, che venivano così invitati a visitare www.tuonome.it.

La Essse Caffè lamentava così che il titolare del nome di dominio contestato altro non aveva fatto che sfruttare la notorietà dell’azienda – peraltro operativa a livello internazionale – al fine di avere una ampia visibilità da parte di soggetti che digitando erroneamente l’URL si sarebbero visti proporre un servizio ben diverso da quanto richiesto.

La disputa è stata conclusa con la disposizione del trasferimento del dominio www.essecaffe.it alla Essse Caffè SPA, sulla base di quanto disposto all’art. 16.6 regole di naming.

Lo stesso stabilisce che il requisito che primariamente deve essere verificato, per valutare l’opportunità di riassegnazione o meno del nome a dominio oggetto di contestazione, è quello della identicità o similitudine tali da indurre in confusione gli utenti rispetto ad un marchio o ad un nome proprio di cui è titolare il ricorrente.

La pronuncia del Centro Risoluzione Dispute Domini

Il typosquatting: un caso italiano

Nel caso specifico l’induzione in errore appare palese. Di conseguenza il CRDD ha provveduto ad elencare tutte quelle ipotesi al cui ricorrere si sarebbe potuto prospettare un qualche diritto del resistente.

Un esempio è il caso in cui il sito avesse ospitato promozioni commerciali autonome, o in qualche modo il nome a dominio fosse stato riconducibile ad un nominativo di altra azienda anche priva di registrazione del rispettivo marchio, o di un’associazione o ente.

In tal caso il CRDD avrebbe dovuto comparare le posizioni dei pretendenti anche in considerazione dei diritti acquisiti dal primo assegnatario con la registrazione.

Ma l’assenza totale di un qualche interesse o colleganza con il nome a dominio registrato ha indotto il CRDD a concludere come la registrazione del nome a dominio sia avvenuta in totale malafede, ovvero con l’intenzione esclusiva di trarre, da un errore di digitazione degli utenti, visibilità e promozione commerciale del sito www.tuonome.it.

Una decisione poco contestabile a parere di molti, soprattutto perché proiettata in un’epoca di assoluto sfruttamento della notorietà commerciale altrui approfittando dei potenti mezzi messi a disposizione dalla Rete.