Assegno unico per figli residenti all’estero: come funziona
L’assegno unico consente di ottenere importanti aiuti da parte dello stato quando si hanno dei figli a carico. La misura ha preso il via circa un anno fa, ma gli interrogativi dei cittadini italiani sono ancora molti. Per esempio, cosa bisogna fare quando i figli sono residenti all’estero? Vediamolo in questo articolo.

L‘assegno unico, introdotto con il Decreto legislativo 230/2021 dal 1° marzo 2022, offre un importante aiuto per i nuclei familiari e per figli a carico di età inferiore ai 21 anni. L’assegno unico è compatibile con la fruizione del Reddito di Cittadinanza ma ha anche delle specifiche clausole per le quali non può essere erogato.
L’assegno spetta diviso al 50% tra i genitori o tra chi esercita la responsabilità genitoriale, o al genitore affidatario nel caso di separazione. Con l’assegno unico si possono ottenere da 175 euro a 50 euro al mese per ciascun figlio minore e da 85 euro a 25 euro per ciascun figlio maggiorenne normododato.
Essendo sorto solo lo scorso anno, ci sono ancora dei dubbi sul funzionamento e l’erogazione dell‘assegno unico. In particolare molti genitori si domandano se possano fare richiesta dell’assegno anche avendo i figli residenti all’estero. In questo articolo cercheremo di capire quali sono le normative in atto per questi particolari casi.
Assegno unico: se il figlio è residente all’estero vale lo stesso?

L‘assegno unico è valido solo per i cittadini che hanno la residenza in Italia. Quindi in caso di figli all’estero non si ha diritto? L’articolo 7 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Abolizione delle clausole di residenza» in verità vieta questo genere di restrizioni:
le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri non possono essere soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice.
Questo non vale però per l’assegno unico: i figli residenti all’estero non fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE e quindi, almeno allo stato attuale delle cose, i loro familiari non hanno diritto a far richiesta dell’assegno unico per loro.