In questo momento i bonus edilizi sono quelli più discussi e che hanno visto le maggiori modifiche da parte del nuovo governo. Per quanto riguarda il bonus casa sembra che ci sarà un importante aumento sulla ritenuta dei bonifici parlanti a partire dal prossimo anno.
Grossi cambiamenti in arrivo per quanto riguarda le ritenute sui bonifici parlanti per poter beneficiare del bonus casa: sembra che a partire dal 1 aprile del 2024 ci potrebbe essere un aumento delle ritenute dall’8 all’11%.
Lo si evince dal testo bozza della Legge di bilancio 2024, che riguarda anche la ritenuta di acconto dei bonifici relativi “ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”; ricordiamo tuttavia che la ritenuta riguarda solo i casi di pagamento tramite bonifico bancario o postale,
Ricordiamo che tutti i bonus, a parte il bonus mobili ed elettrodomestici richiedono, che il pagamento venga effettuato tramite un bonifico (cosiddetto bonifico parlante) che riporti codice fiscale o partita Iva del contribuente e del percettore per potere avere diritto all’agevolazione.
Bonus casa: le ritenute sui bonifici salgono dall’8% all’11%
Secondo quanto si legge nella bozza del testo della legge di bilancio del prossimo anno, l’Agenzia delle Entrate:
verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.
La nuova legge di bilancio prevede inoltre una novità per quanto riguarda le seconde case: chi acquisterà una seconda casa che venga rivenduta entro cinque anni dovrà pagare un’imposta e aumenteranno l’Imu e l’Irpef sul valore catastale. Sono però esclusi:
gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte di tale periodo.



