Bonus malattia per i disoccupati: cos’è e come funziona

Il diritto all’indennità di malattia è un grande diritto che spetta a tutti i lavoratori. Anche quando si perde il lavoro si ha diritto all’indennità di malattia, come decretato dall’Inps. Tuttavia, questo diritto decade dopo solo 60 giorni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Ma vediamo nel dettaglio come funziona in questo articolo.

Bonus malattia per i disoccupati: cos’è e come funziona

Tutti i lavoratori hanno diritto a un’indennità sostitutiva dello stipendio in caso di malattia. Questo inviolabile diritto dei lavoratori però segue regole ben precise quando si parla di disoccupati. A partire dal quarto giorno di malattia è l’Inps a occuparsi della questione, offrendo anche ai disoccupati quello che viene definito un “bonus malattia”. Questo diritto spetta anche a chi ha perso il lavoro come è anche per il congedo di matrimonio o di maternità, ma entro un preciso termine dalla data di scadenza del contratto.

La malattia può quindi venire pagata al lavoratore dipendente che ha di recente perso il lavoro, anche se percepirà un importo più basso. Questo vale solo entro 60 giorni dalla data di cessazione del contratto, e solo ed esclusivamente di fronte alla presenza di un valido certificato di malattia che dovrà essere trasmesso in via telematica all’INPS. Se non fosse possibile inviarlo in questa modalità il disoccupato si deve far rilasciare dal proprio medico un certificato in forma cartacea che deve essere trasmesso alla sede Inps entro i 2 giorni successivi.

Tale procedimento si applica anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati dagli ospedali: tali certificati vanno consegnati all’inps entro un anno dalla prestazione medica. Le attestazioni di ricovero devono essere anche accompagnate dalle diagnosi.

Indennità di malattia per disoccupati: come funziona per l’Inps

Bonus malattia per i disoccupati: cos’è e come funziona

L’indennità di malattia decorre dal 4° giorno di malattia fino a una data limite posta in 180 giorni. Essa viene corrisposta come segue per i lavoratori:

50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno di malattia;
66,66% dal 21° giorno al 180°.

Per quanto riguarda invece i disoccupati, si deve considerare queste percentuali e poi ridurle di 2/3. In caso di ricovero e in assenza di familiari a carico l’indennità si riduce di ulteriori 2/5 per il periodo della degenza ospedaliera, escluso però il giorno delle dimissioni a cui si applica l’intera somma. Permane in tali situazione l’obbligo di reperibilità alle visite fiscali, la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 17 alle 19, per tutti i giorni in cui si è in malattia, inclusi sabati, domeniche e festivi.

In caso di assenza ingiustificata vi è una decurtazione totale per 10 giorni alla prima assenza, una decurtazione permanente del 50% dalla seconda assenza e una decurtazione totale dalla terza assenza in poi.