Bonus matrimonio: cos’è e chi ne ha diritto

Che cos’è il bonus matrimonio? In questo articolo vi spieghiamo che cos’è questo bonus che viene offerto dall’INPS a tutti i cittadini italiani che si trovano in determinate condizioni, offrendo un’indennità sostitutiva a coloro che si trovano in stato di disoccupazione.

Con il messaggio n. 2951 del 2023 l’Inps spiega quali sono i requisiti d accesso per poter ottenere il bonus matrimonio per i disoccupati. Questo bonus, come quello per il congedo di maternità, è destinato ai disoccupati, ai quali viene riconosciuta un’indennità sostitutiva del periodo di permesso a cui avrebbe avuto diritto come lavoratore dipendente, ossia 15 giorni  di permesso retribuito.

Tuttavia, per poter avere diritto a questo prezioso bonus bisogna rispettare dei requisiti molto precisi. Vediamo insieme in questo articolo quali sono e di che cosa si tratta. Innanzitutto va chiarito che il bonus vale in caso di matrimonio civile o concordatario, purché sia fruito entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento.

Per ottenerlo, l’INPS richiede che le persone disoccupate soddisfino i seguenti requisiti:

-poter dimostrare che nei 90 giorni che precedono il matrimonio o l’unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative.

-se si è appena iniziato un rapporto di lavoro, invece, esso deve aver avuto inizio da almeno una settimana.

Bonus matrimoniale, ecco quanto spetta ai disoccupati secondo l’INPS

Bonus matrimonio: cos’è e chi ne ha diritto

L’assegno per il congedo matrimoniale varia a seconda del tipo di occupazione, e nello specifico ammonta a:

7 giorni di retribuzione per gli operai e apprendisti, dalla cui retribuzione giornaliera si detrae il 5,54%;

7 giornate di guadagno medio giornaliero per i lavoratori a domicilio, dalla cui retribuzione giornaliera si detrae il 5,54%;

-8 giornate di salario medio giornaliero per i marittimi da cui si detrae la percentuale a carico del lavoratore del 5,54%;

Nel calcolo dell’importo di considera la retribuzione percepita nell’ultimo rapporto di lavoro. Tale importo non è cumulabile con le indennità dei seguenti casi:

-malattia;
-maternità;
-cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
-stato di disoccupato (Naspi).

La domanda va inviata all’Inps dall’area MyInps, chiamando il numero verde dell’Istituto, oppure chiedendo aiuto a un patronato. L’importante è che quando si faccia la richiesta si abbia sotto mano tutta la documentazione necessaria.