Bonus matrimonio: cos’è e chi ne ha diritto
Che cos’è il bonus matrimonio? In questo articolo vi spieghiamo che cos’è questo bonus che viene offerto dall’INPS a tutti i cittadini italiani che si trovano in determinate condizioni, offrendo un’indennità sostitutiva a coloro che si trovano in stato di disoccupazione.
Con il messaggio n. 2951 del 2023 l’Inps spiega quali sono i requisiti d accesso per poter ottenere il bonus matrimonio per i disoccupati. Questo bonus, come quello per il congedo di maternità, è destinato ai disoccupati, ai quali viene riconosciuta un’indennità sostitutiva del periodo di permesso a cui avrebbe avuto diritto come lavoratore dipendente, ossia 15 giorni di permesso retribuito.
Tuttavia, per poter avere diritto a questo prezioso bonus bisogna rispettare dei requisiti molto precisi. Vediamo insieme in questo articolo quali sono e di che cosa si tratta. Innanzitutto va chiarito che il bonus vale in caso di matrimonio civile o concordatario, purché sia fruito entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento.
Per ottenerlo, l’INPS richiede che le persone disoccupate soddisfino i seguenti requisiti:
-poter dimostrare che nei 90 giorni che precedono il matrimonio o l’unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative.
-se si è appena iniziato un rapporto di lavoro, invece, esso deve aver avuto inizio da almeno una settimana.
Bonus matrimoniale, ecco quanto spetta ai disoccupati secondo l’INPS
L’assegno per il congedo matrimoniale varia a seconda del tipo di occupazione, e nello specifico ammonta a:
–7 giorni di retribuzione per gli operai e apprendisti, dalla cui retribuzione giornaliera si detrae il 5,54%;
–7 giornate di guadagno medio giornaliero per i lavoratori a domicilio, dalla cui retribuzione giornaliera si detrae il 5,54%;
-8 giornate di salario medio giornaliero per i marittimi da cui si detrae la percentuale a carico del lavoratore del 5,54%;
Nel calcolo dell’importo di considera la retribuzione percepita nell’ultimo rapporto di lavoro. Tale importo non è cumulabile con le indennità dei seguenti casi:
-malattia;
-maternità;
-cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
-stato di disoccupato (Naspi).
La domanda va inviata all’Inps dall’area MyInps, chiamando il numero verde dell’Istituto, oppure chiedendo aiuto a un patronato. L’importante è che quando si faccia la richiesta si abbia sotto mano tutta la documentazione necessaria.