Modello 730: quali sono le polizze assicurative da detrarre?

In questi giorni in cui gli italiani stanno inviando all’Agenzia delle Entrate il loro Modello 730 le domande che si pongono i contribuenti sono tante. In particolare molti dei dubbi dei cittadini riguardano le polizze assicurative. Vediamo insieme come funziona in questo articolo!

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In molti si domandano se sia possibile detrarre con il Modello 730 le polizze assicurative stipulate. A rispondere è l’Agenzia delle Entrate, che spiega che è possibile detrarre dallIRPEF il 19% di quanto speso per polizze solo se queste rientrano nelle seguenti tre tipologie di contratti di assicurazione, e cioè:

1) contratti sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;

2) contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante;

3) contratti contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Ma la detrazione non spetta a tutti: il contribuente deve risultare contraente e assicurato, o contraente che assicura un suo familiare a carico o viceversa, o ancora se un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato, o il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Modello 730: limiti e condizioni per le detrazioni delle polizze assicurative

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Nello specifico gli importi detraibili variano in base al tipo di polizza che è stata stipulata:

530 euro per le assicurazioni che concernono il rischio di morte o di invalidità permanente;

750 euro nel caso dei premi versati per le polizze assicurative a tutela delle persone con disabilità grave, che coprano il rischio di morte;

-1.291,14 euro per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione sull’IRPEF, spetta per alcuni dei premi versati:

a) per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, con durata di almeno cinque anni per i quali è esclusa la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

b) per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, con il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante).

La detrazione spetta per intero a chi detiene un reddito fino a 120.000 euro mentre è nulla per chi ha un reddito complessivo pari a 240.000 euro.