Modello 730: quali sono le polizze assicurative da detrarre?
In questi giorni in cui gli italiani stanno inviando all’Agenzia delle Entrate il loro Modello 730 le domande che si pongono i contribuenti sono tante. In particolare molti dei dubbi dei cittadini riguardano le polizze assicurative. Vediamo insieme come funziona in questo articolo!
In molti si domandano se sia possibile detrarre con il Modello 730 le polizze assicurative stipulate. A rispondere è l’Agenzia delle Entrate, che spiega che è possibile detrarre dall’IRPEF il 19% di quanto speso per polizze solo se queste rientrano nelle seguenti tre tipologie di contratti di assicurazione, e cioè:
1) contratti sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
2) contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante;
3) contratti contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Ma la detrazione non spetta a tutti: il contribuente deve risultare contraente e assicurato, o contraente che assicura un suo familiare a carico o viceversa, o ancora se un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato, o il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.
Modello 730: limiti e condizioni per le detrazioni delle polizze assicurative
Nello specifico gli importi detraibili variano in base al tipo di polizza che è stata stipulata:
–530 euro per le assicurazioni che concernono il rischio di morte o di invalidità permanente;
–750 euro nel caso dei premi versati per le polizze assicurative a tutela delle persone con disabilità grave, che coprano il rischio di morte;
-1.291,14 euro per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione sull’IRPEF, spetta per alcuni dei premi versati:
a) per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, con durata di almeno cinque anni per i quali è esclusa la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
b) per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, con il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante).
La detrazione spetta per intero a chi detiene un reddito fino a 120.000 euro mentre è nulla per chi ha un reddito complessivo pari a 240.000 euro.