Modello 730: si può modificare sostituto d’imposta a dichiarazione inviata?

A volte i contribuenti possono avere una particolare necessità, ovvero quella di modificare il sostituto d’imposta che hanno inserito nel loro modello 730. Che si abbia cambiato datore di lavoro o che sia solo un errore, comunque cambiarlo è possibile: vediamo come.

Modello 730: si può modificare sostituto d’imposta a dichiarazione inviata?

Se avete già inviato la dichiarazione dei redditi e dovete cambiare il sostituto di imposta non temete: si può fare tranquillamente. Che abbiate cambiato datore di lavoro o che abbiate solo fatto un errore, l’importante è fare le correzioni in tempo altrimenti l’Agenzia delle Entrate non salderà mai il rimborso spettante. Quindi fate attenzione e qualora sia necessario provvedete subito.

Come si sa il datore di lavoro è sempre obbligato a pagare il rimborso in busta paga. Il diniego da parte del sostituto di imposta è possibile solo in alcuni casi specifici:

-il caso in cui il contribuente che lo ha indicato come sostituto di imposta non ha mai avuto un rapporto di lavoro con lui e lo ha indicato per errore;

-nel caso che il rapporto di lavoro con il contribuente sia cessato prima della data di avvio della presentazione del 730.

In questi casi, il sostituto di imposta può presentare entro 5 giorni dalla ricezione del 730, il rifiuto al rimborso. Il contribuente riceverà una mail automatica in cui saprà di quanto avvenuto.

Modello 730: cambiare il sostituto d’imposta con la dichiarazione dei redditi

Modello 730: si può modificare sostituto d’imposta a dichiarazione inviata?

Anche se il sostituto di imposta fosse errato, ma la dichiarazione dei redditi fosse regolarmente presentata, non temete, potete facilmente risolvere il problema: se il 730 risulta a debito potete effettuare i pagamenti con il modello F24.

Se, invece, dal 730 emerge un credito bisogna presentare un 730 integrativo di tipo 2, che consente di cambiare il solo sostituto di imposta lasciando invariato il resto della dichiarazione dei redditi.

La presentazione del 730 integrativo può avvenire in autonomia sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro la data limite del 10 novembre 2023. Qualora non si abbia alcun sostituto d’imposta da inserire nel 730 integrativo di tipo 2 si deve barrare la casella che indica l’assenza di un sostituto di imposta, così il rimborso avverrà direttamente sull’ Iban inserito dal contribuente.