Cassa integrazione ordinaria e straordinaria: quali le differenze
Che cos’è la cassa integrazione guadagni? Si tratta di uno dei più importanti ammortizzatori sociali previsti dal nostro ordinamento in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Vediamo quali siano le differenze tra cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia dovuto diminuire, per svariate ragioni, la retribuzione del lavoratore oppure sia stato costretto a sospendere l’attività lavorativa l’Inps provvederà a versare una somma di denaro a favore del prestatore di lavoro che si è venuto a trovare in una situazione di difficoltà.
Si distingue, a seconda dei presupposti, tra cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
Cassa integrazione ordinaria
Con la cassa integrazione ordinaria l’Inps provvede a sostituire la retribuzione del lavoratore appartenente ai comparti di industria ed edilizia in caso di riduzione o sospensione della prestazione dovuta ad una crisi aziendale causata da:
- intemperie stagionali;
- situazioni momentanee degli scenari di mercato;
- eventi straordinari e temporanei non dovuti a responsabilità del datore di lavoro o lavoratori.
L’Insp corrisponde una indennità pari all’80% dello stipendio che il lavoratore avrebbe percepito se avesse potuto svolgere la propria attività lavorativa. Previsto un limite massimo mensile dell’assegno e un periodo massimo di tempo in cui l’indennità viene corrisposta che varia a seconda del comparto aziendale.
Condizione necessaria per fruire della cassa integrazione ordinaria è che i lavoratori interessati abbiano conseguito un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso l’azienda.
La misura può avere una durata massima di 3 mesi prorogabile trimestralmente fino a 52 settimane (1 anno).
Qual è la differenza con la cassa integrazione straordinaria
Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’indennità dovuta per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Ciò che cambia sono i requisiti in base ai quali tale misura viene erogata.
Essa infatti è connessa a condizioni aventi carattere eccezionale come:
- la ristrutturazione dell’attività dell’azienda;
- crisi aziendale a livello territoriale o di settore;
- attivazione delle procedure concorsuali come il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, ecc.
La domanda dovrà essere presentata all’Inps dal datore di lavoro che abbia occupato almeno 15 lavoratori nel semestre precedente.
I comparti interessati sono quelli di:
- industria;
- edilizia;
- artigianato;
- imprese di trasporto aereo;
- imprese del sistema aeroportuale;
- imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
- imprese di viaggio con più di 15 dipendenti.