Lavoro autonomo occasionale: nuove regole
Ci sono nuove normative per quanto riguarda i contratti di lavoro autonomo occasionale: si tratta dell’obbligo di comunicazione, a capo dei datori di lavoro. Le istruzioni sono fornite dall’INL, con la prima scadenza fissata al 18 Gennaio 2022: analizziamo la questione.
Le prestazioni occasionali, sono una tipologia di contratto molto utilizzata in questi tempi, tanto che il legislatore ha deciso di intervenire in materia di comunicazioni. L’obbligo di comunicazione infatti viene posto a capo del datore di lavoro, ma non per tutti i lavoratori.
L’idea alla base di tale novità è quella di ridurre al minimo i fenomeni di abuso di lavoro occasionale, da sempre molto diffusi in Italia, a discapito dei più giovani.
Lavoro autonomo occasionale: obbligo di comunicazione per il datore di lavoro
Con la nuova normativa, il contatto di lavoro autonomo occasionale prevede l’obbligo di comunicazione preventiva. Tale onere è a capo del datore di lavoro, non del futuro lavoratore. Le nuove disposizioni sono state dettate dall’Istituto Nazionale del Lavoro, derivanti dal decreto entrato in vigore il 21 Dicembre 2021.
La comunicazione ha carattere preventivo, ossia deve avvenire prima che il rapporto di lavoro abbia inizio. Come prima scadenza, l’Istituto ha predisposto la data del 18 Gennaio 2022, per consentire di adeguarsi. Tale scadenza si rivolge alle prestazioni:
- instaurate prima del 21 dicembre e in corso alla data dell’11 gennaio 2022, quella di pubblicazione della nota;
- instaurate a partire dal 21 dicembre anche quelle già cessate.
Lavoro autonomo: quali sanzioni sono previste?
La comunicazione da parte del datore di lavoro deve avvenire in determinate modalità, ossia inviando una mail o un SMS, o ad ogni modo con le modalità previste per il lavoro intermittente. La comunicazione dovrà avere dei contenuti minimi da rispettare:
- dati del committente (datore di lavoro) e del prestatore (lavoratore);
- luogo della prestazione;
- descrizione sintetica dell’attività;
- data d’inizio della prestazione;
- eventuale durata del periodo lavorativo (per esempio 1 giorno, una settimana, un mese);
- compenso, se stabilito al momento dell’incarico.
Il datore di lavoro, in caso di inadempienza, andrà incontro ad una sanzione pecuniaria che va dai 500 euro ai 2500 euro. Questa è prevista anche se il rapporto di lavoro dura più tempo di quanto dichiarato.