Lavoro: quando spetta lo stipendio in malattia nei contratti a tempo determinato?
Quando si prendono dei giorni in malattia, bisogna fare molta attenzione al limite entro cui questi saranno ancora retribuiti. Il contratto di lavoro a tempo determinato prevede infatti che in caso di sforamento non verranno pagati i giorni di malattia. Vediamo qual è il limite e come non superarlo.
Nel mondo del lavoro bisogna prestare moltissima attenzione alle scadenze e ai termini, in particolare quando si ha un contratto a tempo determinato. I giorni di malattia con questa particolare tipologia infatti, sono pagati ma non per soste dal lavoro molto lunghe. La modalità di calcolo dei giorni di malattia retribuiti nel determinato è differente da quella prevista per i contratti a tempo indeterminato.
Approfondiamo la questione e vediamo quali sono le differenze.
Malattia: ecco quando l’assenza è retribuita
Vediamo in primis quali sono i casi nel mondo del lavoro in cui l’assenza per malattia viene retribuita. I giorni di malattia retribuiti sono un diritto insindacabile per ogni lavoratore, a prescindere dalla natura del suo contratto. Il presentarsi di una condizione morbosa debilitante, per un periodo di varia entità, verrà retribuito nel caso di impossibilità a lavorare.
Per i primi tre giorni di malattia non interviene l’Inps, mentre per i successivi si agisce nel seguente modo:
- dal 4° al 20° giorno di assenza spetta il 50% della retribuzione media globale giornaliera;
- dal 21° al 180° giorno di assenza spettano i 2/3, ossia il 66,66%, della retribuzione media globale giornaliera;
- oltre il 180° giorno, nell’anno solare, non spetta alcunché.
Malattia: come funziona per i contratti a tempo determinato?
Vediamo ora come funziona il regolamento per i dipendenti che hanno un contratto a tempo determinato. In linea di principio si mantiene la regola dei 180 giorni, ma non sempre il lavoratore ha diritto a tutto questo tempo. La regola prevede un modo differente di calcolare quanto giorni di malattia retribuiti spetteranno.
I giorni pagati saranno pari a quanti lavorati nei 12 mesi precedenti al sorgere della malattia. Questi dovranno essere da un minimo di 30, fino ad un massimo di 180.