Tirocinio in smart working: quando è possibile?
Novità per lo smart working: stando ai nuovi dettami del governo questo potrebbe essere esteso anche ai contratti di tirocinio. Questo porterebbe un risparmio netto alle società con meno risorse in loco e un vantaggio per il tirocinante. Approfondiamo insieme la questione nel seguente articolo.
Il tirocinio è il primo passo che solitamente viene mosso all’interno delle aziende per le nuove risorse. Si tratta di un contratto con un reddito inferiore ai veri e propri assunti, grazie al quale l’azienda si assicura le prestazioni lavorative di giovani neo-laureati. I tirocini si dividono in:
- curriculari, inseriti nei piani di studio di università e istituti scolastici sulla base di norme regolamentari;
- extra-curriculari, disciplinati dalle singole Regioni e Province autonome, rivolti a persone in cerca di occupazione e finalizzati a creare un contatto diretto con la struttura ospitante.
Tirocinio in smart working: è possibile?
Valutiamo in primis se è possibile effettuare tutto il periodo di tirocinio, o di stage, in totale smart working. La normativa italiana a riguardo esprime che:
Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
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Si evince dunque che il lavoro agile non può essere esteso ai tirocinanti e agli stagisti per precisa previsione di legge.
Tirocinio in smart: ecco il modello Lombardia
Vediamo ora uno degli esempi migliori di modelli regionali per svolgere il tirocinio in smart working. Approfondiamo il modello Lombardia. Nel testo si evince che:
E’ esclusa la possibilità di attivare tirocini extracurriculari che prevedano lo svolgimento delle attività esclusivamente in modalità agile.
Lo svolgimento del tirocinio in smart è consentito solamente quando:
- la mansione del tirocinante sia compatibile con detta modalità e altresì sia garantito un costante monitoraggio del tirocinante stesso e, comunque, previo accordo di tutte le parti (promotore, ospitante, tirocinante);
- il tirocinante è dotato di strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio;
- il tutor del soggetto ospitante e il tutor del promotore dovranno dotarsi di adeguata strumentazione informativa atta a supportare e monitorare costantemente l’attività a distanza del tirocinante.