Indirizzi email: per utilizzarli serve il consenso dell’interessato
Garante per la privacy: gli indirizzi di posta elettronica non sono pubblici. La loro facile reperibilità in Rete non li rende paragonabili ad un elenco utilizzabile liberamente da chiunque, per servirsene occorre sempre e comunque il consenso dell’interessato.
Gli indirizzi di posta elettronica non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi in Rete.
Lo afferma il Garante italiano per la privacy, secondo cui la vasta conoscibilità degli indirizzi email che Internet consente non rende lecito l’uso di questi dati personali per scopi diversi da quelli per i quali sono presenti online.
Gli indirizzi email reperibili su Internet non sono, insomma, “pubblici” come possono essere quelli presenti sugli elenchi telefonici.
Garante per la privacy: gli indirizzi email non sono pubblici
Il principio è stato ribadito dall’Autorità Garante per la privacy, che ha affrontato in questi ultimi mesi diversi casi di utenti che avevano segnalato la pratica ormai diffusa di inviare email commerciali ad indirizzi di posta elettronica raccolti in Rete.
Alle proteste degli utenti, le società che avevano inviato le email rispondevano che non vi era stata alcuna violazione della privacy perché gli indirizzi erano stati reperiti su Internet (spesso attraverso appositi software) e che pertanto erano “pubblici“.
Niente di più sbagliato, afferma l’Autorità. Gli indirizzi di posta elettronica non provengono, infatti, da pubblici registri, elenchi, atti o documenti formati o tenuti da uno o più soggetti pubblici e non sono sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque.
La circostanza che l’indirizzo email sia conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralità di soggetti non lo rende, infatti, liberamente utilizzabile e non autorizza comunque l’invio di informazioni, di qualunque genere, anche se non specificamente a carattere commerciale o promozionale, senza un preventivo consenso.
Per poter inviare un’email serve il consenso dell’interessato
L’Autorità sottolinea che l’eventuale disponibilità in Internet di indirizzi di posta elettronica, anche se resi conoscibili dagli interessati per certi scopi (ad esempio su un sito istituzionale o anche aziendale) attraverso siti web o newsgroup, va “rapportata alle finalità per cui essi sono pubblicati sulla Rete“.
A maggior ragione questo principio vale in caso di uso indebito di software che rastrellano automaticamente migliaia di indirizzi in Rete o che li creano “a tavolino”, a prescindere da un accertamento sulla loro effettiva esistenza.
Per poter inviare email senza violare la privacy degli utenti web è obbligatorio, dunque, ottenere prima il loro consenso.
Uno degli ultimi casi di cui si è occupato il collegio del Garante ha riguardato un docente che si era visto recapitare una email pubblicitaria al proprio indirizzo di posta elettronica, presente per finalità di istituto, sul sito dell’università presso la quale insegna.