Il Ministero del Lavoro ha aggiornato il modello per la Dichiarazione Sostitutiva Unica necessario per richiedere l’ISEE corrente 2021. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto direttoriale n. 314/2021 e quali modifiche apporta all’ordinamento.
È stato aggiornato il modello per la Dichiarazione Sostitutiva Unica indispendabile per richiedere l’ISEE corrente 2021.
Il Ministero del Lavoro, infatti, tramite il decreto direttoriale n. 314 del 7 settembre 2021 ha fornito le nuove istruzioni sulla modulistica della DSU, che è entrata già in vigore in data 9 settembre.
Vediamo più da vicino cosa cambia con il decreto n. 314.
Nuovo modello per la DSU: cosa cambia
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato in data 7 settembre 2021 il decreto direttoriale n. 314, tramite cui ha aggiornato la nuova modulistica DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) necessaria per poter richiedere l’ISEE corrente 2021.
Quest’ultimo, a differenza dell’ISEE ordinario che fa riferimento alla situazione economica relativa a due anni prima della DSU, prende in considerazione i redditi e i patrimoni degli ultimi 12 mesi e può essere presentato in caso di variazioni patrimoniali del 20% avvenute durante il medesimo arco temporale.
ISEE corrente 2021: quando serve
Di seguito riportiamo l’elenco dei casi in cui si può richiedere l’ISEE corrente:
- in caso di variazione della situazione patrimoniale complessiva del nucleo familiare superiore del 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata dall’ISEE ordinario;
- in caso di variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuale dell’ISEE ordinario;
- nel caso in cui un componente del nucleo familiare abbia iniziato una propria attività come lavoratore autonomo durante il periodo di validità di un ISEE corrente;
- quando il contribuente membro del nucleo familiare trova lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratore dipendente a tempo indeterminato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- se si verifica un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
- qualora, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, inizia la fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.




