Acconto IMU 2023, pagamento in scadenza: chi deve pagare?

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
07/06/2023

IMU 2023: prima scadenza in arrivo. Entro il 16 giugno va versato l’acconto relativo a quest’anno, con il saldo che andrà invece pagato entro il prossimo 16 dicembre. Vediamo nel seguente articolo chi è tenuto ad adempiere all’appuntamento fiscale.

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Prima scadenza del 2023 per quanto riguarda l’IMU. Entro e non oltre il 16 giugno, infatti, i soggetti obbligati al versamento della tassa sono tenuti a pagare l’acconto relativo all’anno in corso. Il saldo finale, invece, potrà essere versato entro il 16 dicembre 2023.

Vediamo insieme tutte le ultime novità sul tema.

IMU: in scadenza l’acconto 2023

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È in arrivo la prima scadenza del 2023 relativa all’IMU, l’imposta municipale propria. Entro il 16 giugno, infatti, dovrà essere versato l’acconto. Il saldo, invece, andrà pagato entro la scadenza del 16 dicembre 2023 (in caso di aumento dei valori, con il saldo bisognerà pagare la quota aggiuntiva eventualmente dovuta a conguaglio).

Quando si paga l’IMU

Sono obbligati a versare l’IMU 2023:

  • i proprietari di una prima casa di lusso (ovvero quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/9 e A/, case signorili, ville e castelli);
  • i proprietari di seconde case;
  • i proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale (come capannoni, negozi, alberghi, uffici, aree edificabili e terreni agricoli).

Sono tenuti a pagare le somme dovute il proprietario dell’immobile, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali o il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

I casi di esonero

L’IMU, invece, non si paga sulla prima casa, a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso. Per beneficiare dell’esonero, l’abitazione principale deve rientrare in una delle seguenti categorie catastali:

  • A/2, abitazioni di tipo civile;
  • A/3, abitazione di tipo economico;
  • A/4, abitazioni di tipo popolare;
  • A/5, abitazioni di tipo utrapopolare;
  • A/6, abitazioni di tipo rurale;
  • A/7, abitazioni in villini.

Sono esonerati dal pagamenti anche i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.