Acconto IMU 2023, si avvicina la scadenza: come e quando pagare
IMU 2023, si avvicina la prima scadenza dell’anno: l’acconto andrà versato entro e non oltre la data del prossimo 16 giugno. Il saldo, invece, andrà pagato entro il 16 dicembre 2023. Vediamo nel dettaglio quando è dovuta l’IMU e i casi in cui invece si è esonerati.
L’acconto dell’IMU relativa al 2023 andrà pagato entro il prossimo 16 giugno. Per il saldo finale, invece, ci sarà tempo fino al 16 dicembre 2023. Sono tenuti a versare l’imposta tutti i proprietari di prima casa di lusso e di seconda casa, ma non solo.
Vediamo nel seguente articolo chi sono i soggetti obbligati e quelli esonerati dal pagamento dell’IMU 2022.
Acconto IMU 2023: ecco la prima scadenza
Si avvicina la prima scadenza del 2023 per quanto riguarda l’IMU. L’imposta, ricordiamo, si paga in due rate:
- entro il 16 giugno 2023 deve essere versato l’acconto (ai fini del calcolo è possibile avvalersi delle aliquote approvate per l’anno scorso dal proprio Comune di residenza);
- il saldo, invece, va versato entro la scadenza del 16 dicembre (in caso di aumento dei valori, con il saldo bisognerà pagare la quota aggiuntiva eventualmente dovuta a conguaglio).
Chi deve pagare
Ma chi deve pagare l’IMU? Per quest’anno sono obbligati a versare l’imposta:
- i proprietari di una prima casa di lusso (ovvero quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/9 e A/, case signorili, ville e castelli);
- i proprietari di seconde case;
- i proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale (come capannoni, negozi, alberghi, uffici, aree edificabili e terreni agricoli).
Sono tenuti a pagare le somme dovute il proprietario dell’immobile, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali o il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Gli esoneri
L’IMU, invece, non si paga sulla prima casa, a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso. Per beneficiare dell’esonero, l’abitazione principale deve rientrare in una delle seguenti categorie catastali:
- A/2, abitazioni di tipo civile;
- A/3, abitazione di tipo economico;
- A/4, abitazioni di tipo popolare;
- A/5, abitazioni di tipo utrapopolare;
- A/6, abitazioni di tipo rurale;
- A/7, abitazioni in villini.
Sono esonerati dal pagamenti anche i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.