Acconto IVA 2022 in scadenza: chi non deve pagarlo?
Il 27 dicembre termina il tempo utile per procedere al versamento dell’acconto IVA 2022. Sono obbligati al pagamento tutti i contribuenti IVA, ma ci sono vari casi in cui i soggetti possono beneficiare di speciali esoneri: vediamoli nel seguente articolo.
Scade il 27 dicembre la possibilità di pagare l’acconto IVA 2022, dovuto da tutti i contribuenti IVA.
Ci sono, tuttavia, numerose situazioni in cui il soggetto è esonerato dal procedere all’adempimento, Vediamo tutti i dettagli nel seguente articolo.
Acconto IVA 2022: come pagare
Il versamento dell’acconto IVA 2022 deve essere effettuato entro il prossimo 27 dicembre in modalità esclusivamente telematica utilizzando il modello F24 o, in alternativa:
- attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
- ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate;
- servendosi di un intermediario abilitato.
I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’acconto IVA sono i seguenti:
- 6013 per i contribuenti mensili
- 6035 per quelli trimestrali.
Acconto IVA 2022: tutti i casi di esonero
Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti IVA, con esclusione di coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche mensili o trimestrali. Sono, invece, esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che devono pagare un importo inferiore a 103,29 euro, oltre a tutti i soggetti che appartengono ad almeno una delle seguenti categorie:
- coloro che non dispongono di uno dei due dati “storico” o “previsionale” su cui sostanzialmente si basa il calcolo;
- coloro che hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali;
hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso; - coloro che, pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta;
- coloro che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i produttori agricoli “di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972”;
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’IVA.