Acconto IVA 2023: quando e come pagare

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
28/03/2023

Ogni anno i contribuenti che eseguono le liquidazioni ed i versamenti IVA con periodicità mensile o trimestrale sono tenuti a versare l’acconto IVA relativo all’anno successivo. Vediamo nel seguente articolo qual’è la scadenza per il 2023 e quali sono i casi in cui si è esonerati dal pagamento.

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Come ogni anno, anche nel 2023 i contribuenti che eseguono le liquidazioni ed i versamenti IVA con periodicità mensile o trimestrale sono tenuti al versamento dell’acconto IVA relativo all’anno successivo.

Vediamo tutti i dettagli nel seguente articolo.

Acconto IVA 2023: come funziona?

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Il versamento dell’acconto IVA va effettuato entro la fine di ogni anno e fa riferimento all’anno successivo. Nel 2023, quindi, i contribuenti che eseguono le liquidazioni ed i versamenti, ai fini di questa imposta, con periodicità mensile o trimestrale, pagheranno l’acconto IVA relativo al 2024.

Acconto IVA 2023: scadenza e pagamento

Il termine ultimo per il versamento dell’acconto IVA 2023 è fissato al 27 dicembre. Il pagamento può essere effettuato:

  • tramite modello F24;
  • attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
  • ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate;
  • servendosi di un intermediario abilitato.

Acconto IVA 2023: gli esoneri

In primis, il versamento non è dovuto se l’importo totale da versare è inferiore a 103,29 euro. Inoltre, sono esonerati dal pagamento dell’imposta i seguenti contribuenti:

  • coloro che hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali;
  • coloro che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
  • coloro che, pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre, o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta;
  • coloro che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i produttori agricoli;
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfettario;
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’IVA.