Agevolazioni nel pagamento delle imposte 2023: chi può usufruirne?
Il decreto fiscale associato alla Legge di Bilancio 2024 offre ai contribuenti con partita IVA la possibilità di posticipare il pagamento dell’acconto fiscale di novembre 2023 fino a gennaio 2024, rateizzandolo in massimo 5 rate, ma tali agevolazioni sono limitate alle persone fisiche con partita IVA e ricavi inferiori a 170.000 euro nel 2022.
Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2024, DL n. 145/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, presenta nuove possibilità di pagamento delle imposte. Le principali novità riguardano i contribuenti con partita IVA e la scadenza del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi per il 2023.
Posticipare il pagamento a gennaio 2024: chi può farlo?
I contribuenti con partita IVA possono ora decidere se pagare l’acconto di novembre 2023 a gennaio 2024, con la scelta di effettuarlo in un’unica soluzione o rateizzarlo in massimo 5 rate. Tuttavia, questa agevolazione non è disponibile per tutti, ma è limitata alle partite IVA.
Nuove regole per la scadenza dell’acconto fiscale
La scadenza del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi per il 2023, originariamente prevista per il 30 novembre 2023, è ora soggetta a nuove regole.
Questo consente ai contribuenti di posticipare il pagamento in un’unica soluzione fino al 16 gennaio 2024 senza interessi o di suddividerlo in massimo 5 rate mensili da gennaio a maggio, con l’applicazione di interessi a partire dalla seconda rata.
Il nuovo calendario di scadenza
Con le nuove regole, il calendario di scadenza dell’acconto fiscale 2023 diventa il seguente:
- 30 novembre 2023 (unica soluzione) oppure
- 16 gennaio 2024 (prima o unica rata)
- 16 febbraio 2024 (seconda rata)
- 16 marzo 2024 (terza rata)
- 16 aprile 2024 (quarta rata)
- 16 maggio 2024 (quinta rata).
Chi può beneficiare di queste agevolazioni?
L’opzione di posticipare il pagamento o di dilazionarlo in rate fino a maggio è riservata esclusivamente alle persone fisiche che possiedono una partita IVA e hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro per il periodo d’imposta 2022.
Questa agevolazione non è applicabile ad imprese individuali e professionisti con ricavi superiori a questa soglia, persone fisiche senza partita IVA, società di capitali e società di persone, associazioni professionali, enti commerciali ed enti non commerciali.
Imposte coinvolte e limitazioni temporali
Le nuove disposizioni si applicano alle imposte che richiedono il secondo o unico acconto con scadenza il 30 novembre 2023, tra cui l’IRPEF, le imposte sostitutive (come quelle dovute dai contribuenti in regime forfettario), la cedolare secca e le IVIE e IVAFE.
I contributi previdenziali sono esclusi da queste agevolazioni in base alla normativa. Va sottolineato che, almeno per il momento, queste opportunità di pagamento differito si riferiscono esclusivamente all’anno d’imposta 2023. Inoltre, è importante notare che è prevista una riduzione dei scaglioni dell’IRPEF da 4 a 3 solo per l’anno d’imposta 2024.