Aiuti Covid, la comunicazione dell’INPS: chi deve restituirli
L’INPS ha comunicato che procederà con il recupero degli aiuti Covid che sono stati percepiti indebitamente specificando i casi interessati dai recuperi. Vediamo insieme.
Con il messaggio n. 3179 del 29 agosto 2022, l’INPS ha fatto sapere che inizierà a procedere con il recupero degli aiuti covid ricevuti durante la pandemia, specificando i casi e le modalità di recupero delle somme.
Vediamo insieme chi dovrà restituirli.
Aiuti Covid: quali restituire
Il recupero degli Aiuti Covid da parte dell’INPS non riguarderà tutte le some erogate durante il lockdown, ma soltanto le somme erogate a titolo di anticipo del 40 per cento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale “COVID-19”, introdotti dalla normativa emergenziale emanata per fare fronte alla pandemia.
In fase di prima applicazione del sostegno, per garantire la tempestiva erogazione dell’anticipo in questione, i pagamenti sono stati effettuati sulla base di un procedimento di pre-istruttoria automatizzata che ha consentito all’Istituto previdenziale di erogare l’anticipo del 40% anche nei casi in cui l’autorizzazione alla prestazione principale non fosse ancora stata emessa. Successivamente l’Istituto ha poi deciso di procedere con le verifiche, indagando sulle somme indebitamente percepite.
Quando scatta il recupero INPS?
Con il suo messaggio n. 3179 del 29 agosto 2022, l’INPS ha comunicato i casi in cui potrebbe procedere con il recupero degli aiuti covid, specificando anche le modalità operative con le quali l’Istituto procederà
L’INPS procede con il recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi erogati a titolo di anticipo del 40% per i seguenti motivi:
- è stato anticipato un importo superiore a quello effettivamente dovuto a titolo di saldo sulla base delle richieste di pagamento (flussi SR41/UNIEMENS CIG) inviate entro i termini di decadenza;
- sono stati anticipati importi in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo, perché non dovuto o perché non è pervenuta all’Istituto nessuna richiesta di pagamento entro i previsti termini di decadenza.
Inoltre, l’Istituto ha chiarito che i recuperi saranno effettuati anche:
Nei casi di erogazioni dell’anticipo del 40% effettuate, in fase di prima applicazione, a prescindere dall’avvenuta autorizzazione della domanda di integrazione salariale, si procederà al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti effettuati con riferimento a domande che siano state annullate o destinatarie di un provvedimento di reiezione.